Erano più di trenta i ricorrenti che nel 2015 avevano impugnato il provvedimento di rinnovo della concessione in favore dellâassociazione faunistico-venatoria âLa Coturniceâ con sede a Lenola, ma di questi solo uno era titolato a farlo. A sentenziarlo sono stati i giudici del tribunale amministrativo di Latina, con il dispositivo che è stato depositato in segreteria nella giornata di ieri. Alcuni dei ricorrenti avevano impugnato lâatto contestato in qualità di «cittadini residenti nel Comune di Lenola». Tale qualifica, però, per i giudici del Tar «non può costituire fatto di legittimazione al ricorso». Altri, invece, si sono appellati al Tar in qualità di cacciatori. Anche in questo caso, come rilevano i giudici, «nessuno dei ricorrenti ha provato tale qualità ». «Sono infine chiaramente privi di legittimazione i proprietari di suoli collocati al di fuori del perimetro dellâazienda faunistico-venatoria, mentre sussiste la legittimazione dei proprietari compresi - scrivono i giudici - allâinterno del perimetro aziendale». Si tratta di un unico ricorrente, i cui rilievi, però, secondo il tribunale amministrativo aziendale sarebbero infondati.
Per il Tar, insomma, il ricorso promosso contro lâazienda faunistica âLa Coturniceâ è in parte inammissibile e in parte invece infondato e pertanto è stato respinto. I ricorrenti sono stati quindi condannati alle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, oltre accessori di legge, a favore di ciascun resistente (Provincia e azienda faunistica).
Class action contro l'azienda faunistica, ricorso respinto
Class action contro l'azienda faunistica, ricorso respinto
Lenola - Lenola