In presenza di rilevatori di velocità c'è l' "obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non deve essere ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale". Menzionano la sentenza della Suprema corte, la 5997/2014, gli avvocati Giunio Tonucci, della Tonucci & Partners, e Luigi Piemonte, Studio P.F.P. Avvocati e Commercialisti, nel loro articolo comparso sul sito "Diritto & Processo" dal titolo "Il cartello "controllo elettronico della velocità" è inadeguato a segnalare il "tutor". Nullo il verbale di eccesso di velocità".

Lo spunto è una sentenza dello scorso 18 dicembre emessa dal Giudice di Pace di Terracina e in cui c'è stato l'annullamento di un verbale di contestazione della presunta infrazione dell'art. 142 del Codice della Strada, rilevata mediante il cd. sistema tutor che insiste sulla Variante Appia. Una delle tante sentenze alle quali il Comune, che ha chiesto il parere del ministero delle Infrastrutture, ha già deciso di ricorrere. Secondo il giudice onorario, la segnalazione offerta dal cartello "controllo elettronico della velocità" "non può essere altresì ritenuta adeguata a segnalare la presenza del sistema di accertamento comunemente detto tutor (tecnicamente SICVe, Sistema Informativo Controllo Velocità)".

"Il dispositivo tutor non era assolutamente segnalato posto che la cartellonistica stradale di preavviso si limitava ad indicare un generico 'controllo elettronico della velocità' e non avvertiva in alcun modo l'utente circa la natura di tutor del sistema di rilevazione della velocità adottato", proseguono gli avvocati Tonucci e Piemonte, che richiamano l'articolo 142 del Codice della strada in materia di limiti di velocità. Il comma 6 bis "dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi". Ed è qui che viene menzionata la sentenza della Corte di Cassazione, che nel 2014 fissò i principi secondo i quali nella "preventiva informazione è rinvenibile nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non deve essere ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale". "In tale ottica, la segnaletica che – come nel caso de quo – non avverte in alcun modo l'utente circa la natura di tutor del sistema di rilevazione della velocità adottato non può ritenersi idonea a soddisfare il menzionato requisito di massima trasparenza, giacchè essa non informa l'automobilista che il monitoraggio della velocità avviene su un protratto tratto stradale, essendo evidentemente protesa, all'opposto, a trarre in inganno il predetto, il quale in difetto di indicazioni contrarie è indotto a confidare in un rilevamento della sola velocità istantanea" proseguono i legali. 

Non a caso, concludono gli avvocati, il giudice di Pace nella sentenza presa a riferimento scrive: "Deve essere annullato il verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada di eccesso di velocità rilevato dal sistema cd. tutor che misura la velocità media del veicolo registrandola fra una porta in entrata e una in uscita, dovendosi ritenere inadeguata e inidonea la segnalazione offerta dal cartello "controllo elettronico della velocità", utilizzata per i cd. autovelox che misurano invece la velocità puntuale del mezzo, contravvenendo così all'obbligo dell'amministrazione di preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della modalità di accertamento.".