L'annullamento da parte del Comune dell'ampliamento della concessione demaniale per il porto di San Felice rilasciato alla cooperativa Circeo 1° è legittimo e tale è anche la sentenza del Tar che lo ha stabilito. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, che in una corposa sentenza depositata ieri ha ritenuto «infondato» il ricorso promosso dalla cooperativa Circeo 1°.
L'atto contestato riguarda un'area di 136 metri quadrati di specchio acqueo e 30 metri quadrati circa di un pontile in legno. La concessione demaniale è stata rilasciata direttamente, senza gara, alla cooperativa. L'ente, dopo un'istruttoria ad hoc avviata in seguito alla delibera del 2014 con cui il Consiglio comunale ha ritenuto di pubblico interesse l'assunzione diretta della gestione del porto turistico, ha annullato d'ufficio la concessione ritenendola illegittima, nonché rilasciata anche in contrasto con le direttive della parte politica. Si è quindi passati alle aule di giustizia con la Circeo 1° che ha impugnato una serie di atti amministrativi. L'operato dell'ente in questa vicenda con la sentenza di ieri è stato giudicato legittimo in entrambi i gradi del giudizio amministrativo.
Il Consiglio di Stato in primo luogo conferma che le direttive contenute nella delibera di marzo 2014 «ben giustificavano e giustificano la scelta dell'amministrazione comunale di riesaminare la legittimità della concessione». Pertanto – aggiungono - «non trovano alcun riscontro le suggestive deduzioni della Circeo – la cooperativa è così denominata nella sentenza, nda – secondo cui l'operato dell'amministrazione comunale sarebbe connotato da un mero intento persecutorio nei suoi confronti».
Poi si passa ad affrontare la legittimità della concessione oggetto del contenzioso, affidata – si diceva – in modo diretto senza previo svolgimento di un procedimento di gara. Un iter che anche per i giudici amministrativi d'appello non è regolare. Non basta il fatto che si tratti di una concessione suppletiva, né tantomeno che la stessa – come sostenuto da parte ricorrente – sia stata rilasciata per motivi di sicurezza delle operazioni di alaggio e varo. «La rappresentata esigenza di sicurezza dell'area di alaggio e varo – si legge in sentenza – richiederebbe semmai un ampliamento dello spazio acqueo libero per la manovra dei natanti nell'area stessa e non certo la concessione di un pontile, in diversa area del porto, da utilizzare (e di fatto utilizzato dal concessionario, per sua stessa ammissione), per l'attracco di (ulteriori) battelli».
C'è poi un altro fronte, quello delle opere abusive. «Il titolo concessorio oggetto dell'annullamento in autotutela non poteva "sanare" gli abusi edilizi successivi al rilascio, ma neppure (ed anzi, tanto meno) quelli precedenti». E l'esistenza degli abusi edilizi – scrivono i giudici – resta confermata, essendo gli stessi «di fatto confessati dall'appellante».
L'appello è stato dunque respinto, con la parte ricorrente condannata alle spese in favore del Comune e della Regione.