Ingiunzioni di pagamento per abusi edilizi non demoliti che secondo la difesa di alcuni ricorrenti sarebbero nulle. Eppure il Comune continua a inviarle. Ne verrà fuori una querelle legale che già in passato ha visto gli enti locali soccombere. Dopo il precedente del Comune di Monte San Biagio che negli anni passati si è scontrato con l'orientamento dei giudici, la questione torna a galla a Fondi. Nel mese scorso infatti l'ente ha notificato a diversi residenti delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento emesse nel settembre del 2014. Un provvedimento, spiega l'avvocato Stefano Cavaiola dello studio legale Basile di Monte San Biagio, che scaturisce da una legge regionale secondo cui si possono applicare sanzioni da 2mila fino a un massimo di 20mila euro in relazione all'entità delle opere realizzate in modo abusivo e sulla base dell'inottemperanza ai precedenti provvedimenti di demolizione. Il tribunale di Latina, per casi analoghi che risalgono fino al 2011, aveva già espresso un orientamento preciso. I giudici, infatti, hanno accolto le opposizioni ai decreti presentate di volta in volta dall'avvocato Cavaiola, annullando le ordinanze. Come sostenuto dal legale, infatti, per gli immobili sottoposti all'applicazione delle sanzioni amministrative non è consentita l'ingiunzione a demolire in quanto le strutture risultano già oggetto di procedimenti di condono edilizio e che, sulla base della normativa regionale, sono sottoposti a deroghe finalizzate alla salvaguardia della parte dell'opera preesistente eseguita in conformità al permesso di costruire. Come si diceva, c'è anche il precedente di Monte San Biagio da tenere in considerazione. Nel 2011 il giudice monocratico del tribunale di Latina, chiamato a pronunciarsi su provvedimenti analoghi, ha annullato diverse ordinanze d'ingiunzione emesse dal Comune di Monte San Biagio l'anno precedente. Il motivo? Violazione delle norme sul procedimento sanzionatorio. Tra le altre cose, il tribunale ha anche evidenziato che il problema si pone quando è ancora in corso il procedimento penale per i medesimi fatti nei confronti dei correnti. Disposizione penale e amministrativa non possono essere cumulate. Almeno sei le sentenze del 2011, seguite nel tempo da altre pronunce che hanno confermato l'orientamento dei giudici monocratici. A distanza di tempo la storia si ripete. I destinatari delle ingiunzioni sono pronti a presentare ricorso e qualora il tribunale dovesse accogliere le teorie del legale, per il Comune di Fondi si andrebbe incontro a condanne al pagamento delle spese processuali. Le azioni legali – ribadisce il legale – sono state intraprese con un vizio "ab origine". Ora contro le nuove ordinanze saranno proposti ulteriori ricorsi. Quattro soltanto dall'avvocato Cavaiola.