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La sentenza

Eco imballaggi, la proprietà non deve bonificare

Dopo il fallimento della società, il proprietario del terreno rischiava di essere l'unico a dover provvedere alla bonifica, il Tar gli dà ragione

Dopo il sequestro che due anni fa ha interessato il sito di stoccaggio presso la zona industriale, il proprietario dell'area che ospitava la Ecoimballaggi rischiava di essere l'unico a dover pagare i costi della bonifica. Una decisione impugnata davanti al Tar del Lazio, che con la sentenza del 22 febbraio scorso ha dato ragione al privato, disponendo l'annullamento degli atti messi in campo dal Comune di Aprilia, al quale viene contestata l'assenza del requisito di urgenza che figura invece nell'ordinanza sindacale del 28 agosto 2020. Un iter che risale al 29 gennaio 2019, quando l'area fu sequestrata dalla Polizia Locale in ragione dell'ingente quantitativo di rifiuti contenuti sia all'interno dei capannoni sia depositati sul piazzale, ben oltre i quantitativi autorizzati. Nei mesi successivi al sequestro, il Comune di Aprilia si adoperò per giungere alla bonifica dell'area: attraverso una prima ordinanza sindacale ingiunse al Gruppo Eco Imballaggi di agire per la predisposizione degli interventi di messa in sicurezza del fondo e prevenire il rischio di incendi e inquinamento ambientale. Dopo la caratterizzazione effettuata da Cogea srl e la classificazione dei rifiuti, con l'ordinanza del 28 agosto 2020, è stato intimato al ricorrente Gian Silvio Lanfri quale comproprietario dell'area di provvedere alla rimozione dei rifiuti ivi presenti, con una ulteriore sollecitazione dall'amministrazione civica il 2 ottobre 2020. Secondo il Tribunale Amministrativo il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento. «Sotto il profilo procedimentale - osserva il collegio - in caso di abusivo abbandono di rifiuti, la comunicazione prevista non è un adempimento strumentale alla sola partecipazione del privato, ma è anche essenziale per assicurare un'adeguata istruttoria ai fini dell'accertamento delle reali responsabilità. Pertanto, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui è illegittima l'ordinanza sindacale, con cui si ingiungono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione, anche al fine di poter dimostrare l'assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti. Ciò premesso, dalla lettura del provvedimento e nonostante l'avvenuta caratterizzazione del sito, non si evince una particolare motivazione circa la sussistenza di una qualificata urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sì che non appare giustificata la pretermissione delle garanzie partecipative nei confronti del comproprietario del terreno, estraneo all'esercizio delle attività che hanno dato luogo al fenomeno di abbandono di rifiuti cui si intende sovvenire. Né, in senso contrario, giova al Comune di Aprilia la circostanza di aver inviato all'odierno ricorrente la corrispondenza indirizzata a Gruppo Eco Imballaggi s.r.l. prima dell'emissione del provvedimento avversato, atteso che nessuna delle note citate dall'Amministrazione nelle proprie difese ha mai avuto per specifico oggetto la comunicazione individuale a G.S.L. dell'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico, volto ad ingiungergli il ripristino dello stato dei luoghi». Mancanze all'interno dell'istruttoria che hanno portato alla condanna del Comune e all'annullamento degli atti emessi nei confronti del comproprietario dell'area.

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