Il caso
08.01.2024 - 19:30
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha accolto il ricorso presentato da un contribuente del capoluogo che si era visto notificare un accertamento fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dopo la scadenza del periodo di "prescrizione" perché l'ente addetto alla riscossione aveva tenuto conto della sospensione di 85 giorni sui termini di estinzione applicati nel 2020 per l'emergenza covid. I giudici hanno condiviso la tesi formulata dall'avvocato Pierluigi Di Nunzio e dal commercialista Erminio Pompili, difensori del ricorrente, ritenendo inapplicabile la "proroga generalizzata" agli anni successivi al 2020 quando la sospensione era stata decisa. Si tratta di una sentenza unica, tra le prime in materia di imposte sui redditi, destinata a fare giurisprudenza perché smonta alla radice la tesi secondo la quale la sospensione avrebbe un effetto a cascata.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente presunti compensi incassati e non dichiarati nell'anno 2016. L'accertamento fiscale era stato notificato lo scorso marzo, ma doveva essere prescritto alla fine del 2022. I difensori quindi avevano chiesto l'annullamento dell'atto alla Corte di Giustizia Tributaria di Latina, ritenendo appunto che non fosse applicabile come proroga generalizzata la sospensione di 85 giorni disposta nel 2020. Dal canto suo l'ente deputato alla riscossione si era costituito in giudizio.
I giudici quindi hanno ritenuto fondato il ricorso, compensando le spese di giudizio vista l'assoluta novità sulla questione e le connesse difficoltà interpretative. La Corte ha ritenuto «irragionevole e illogica» la teoria della proroga "generalizzata" che si estende a cascata sugli anni successivi. Secondo la sentenza, la sospensione di 85 giorni può essere applicata solo in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti. Insomma, alla sospensione concessa ai cittadini nel periodo di difficoltà coinciso con i primi mesi dell'emergenza covid, doveva corrispondere un periodo di sospensione dei termini di scadenza delle cartelle, ma così come il beneficio non poteva essere esteso ai contribuenti negli anni successivi, alla stessa maniera la proroga della prescrizione non può essere applicata a cascata.
«La lettura combinata delle norme suggerisce, dunque, di fare esclusivo riferimento ai termin di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali e cioè il 2020 - si legge nella sentenza - Diversamente, spostando l'interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria, una proroga generalizza e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpiti dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari parimenti limitati nello stesso periodo».
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