Nuovo passo in avanti per la costruzione della futura Chiesa parrocchiale di Torvajanica Alta, alla periferia di Pomezia. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma - ha accolto il ricorso della Parrocchia Regina Mundi che chiedeva lâannullamento della determina comunale dellâ8 aprile 2015 con cui veniva reso il diniego definitivo al permesso a costruire inerente il nuovo edificio di culto di via Mar Tirreno.
In particolare, i giudici hanno condiviso alcune delle censure proposte dai difensori della comunità parrocchiale, in particolare quelle relative allâinterpretazione della previsione dellâarticolo 15 del Piano particolareggiato esecutivo che lâente di piazza Indipendenza aveva posto alla base del ânoâ alla nuova Chiesa.
Secondo la Parrocchia, infatti, âla presenza di attrezzature religiose è prevista dalla disposizioneâ urbanistica in oggetto e codeste possono essere realizzate âanche tramite opere private di interesse pubblicoâ. In più, tra le altre cose che si rinvengono nella sentenza, secondo la Parrocchia âè radicalmente illegittimo subordinare la realizzazione dellâedificio di culto alla previa unilaterale scelta programmatica del Comune con una connessa anomala ablazione dellâarea senza indennizzoâ.
Censure, queste, che sono state accolte dal Tar, i cui giudici ritengono di essere in presenza di una situazione che vede unâarea privata che può essere destinata allâuso pubblico tramite un intervento del privato stesso.
E nel passaggio successivo il Tar richiama addirittura la Revisione dei Patti Lateranensi - il così detto Concordato fra Stato e Chiesa - del 1984. âNel caso dei servizi religiosi occorre tenere conto, in via di principio, del fatto che la costruzione dellâedificio di culto risponde a unâesigenza costituzionalmente tutelata, che trova copertura, per quanto qui interessa, anche a livello della normativa di origine concordataria, e in particolare dellâarticolo 5, comma 3, dellâAccordo del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: âL'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchialiâ. Nella specie, dunque - conclude la sentenza che accoglie il ricorso, annulla la determina dellâ8 aprile 2015 e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali - lâamministrazione avrebbe dovuto prendere atto dellâistanza volta a una più adeguata sistemazione del complesso ecclesiastico, sul presupposto della compatibilità della stessa con la pianificazione degli standard di zona, e procedere di conseguenza allâesame della stessa sotto il profilo strettamente tecnico-edilizioâ.