Revoca di un decreto ingiuntivo emesso il 14 aprile dell’anno scorso e accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dalla ditta Impreme Spa, con annessa condanna del Comune di Pomezia a restituire 43.738,14 euro di oneri d’urbanizzazione già incassati per una concessione edilizia a cui non è mai stato dato seguito. Sono queste le decisioni prese dal Tar del Lazio - Seconda sezione bis di Roma - con una sentenza pubblicata ieri: in particolare, la ditta ha chiesto - innanzitutto - l’annullamento di un decreto ingiuntivo che le intimava di versare al Comune oltre 13mila euro a titolo di ultima rata del costo di costruzione relativo a un titolo edilizio del 2003; dopodiché, la stessa società ha chiarito che l’opera autorizzata non venne mai realizzata e, di conseguenza, ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione, da parte del Comune, degli oneri concessori e dei diritti di costruzione già versati.

I giudici del Tar hanno ritenuto il ricorso fondato: in particolare, non avendo la Impreme Spa trasformato i locali del primo piano di un immobile da attività commerciale a residence, il titolo edilizio risulta decaduto. Proprio per questo motivo, considerando anche una recente sentenza del Tar della Lombardia, i giudici hanno ritenuto che non sono dovute al Comune le somme richieste nel decreto ingiuntivo e non erano da corrispondersi neppure quelle delle prime rate, oggetto della domanda riconvenzionale.

Di conseguenza, stanti queste premesse, il Tar ha stabilito che sarà il Comune a dover restituire le somme già incassate alla Impreme.

Ovviamente, non è escluso che l’ente comunale faccia ricorso al Consiglio di Stato.