Il sostanziale diniego espresso dal Comune di Sperlonga sull’istanza presentata dai proprietari dello stabilimento “La Nave” volta a ottenere l’autorizzazione demaniale postuma rispetto a dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione non autorizzati è illegittimo. A sentenziarlo sono stati i giudici del tribunale amministrativo di Latina, ai quali il proprietario della struttura ha presentato ricorso impugnando una serie di atti amministrativi. Alla base della nota con cui è stata comunicata l’impossibilità di evadere l’istanza un parere della Capitaneria di Porto con cui si affermava che il manufatto insisterebbe in parte sulla particella 94, per la quale «sarebbe in corso la modifica – si legge in sentenza – dell’intestazione da “privato” a “demanio marittimo”, sicché l’istanza dovrebbe essere trattata quale richiesta di concessione in sanatoria e non di autorizzazione ai sensi dell’articolo 55 del codice della navigazione». Tale considerazione si baserebbe sul contestato verbale di delimitazione del 1930, che a sua volta confermava il limite di demanio marittimo individuato nel 1902. Un atto che secondo i giudici del Tar non è idoneo a comprovare lo sconfinamento in area demaniale. Per cui il ricorso è stato accolto, mentre il Comune di Sperlonga e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti sono stati condannati alle spese di giudizio quantificate in duemila euro.