Una villa al posto di un vecchio ovile: l’annullamento degli atti in autotutela da parte del Comune di Sperlonga è stato illegittimo. Lo hanno sentenziato a chiare lettere i giudici del Tar. Il provvedimento impugnato, con l’annullamento in autotutela che risale al 23 dicembre 2014, si basava sostanzialmente sul fatto che dopo aver rilasciato i permessi del 2012 e del 2014 (questo in variante), il Comune di Sperlonga si sarebbe avveduto dell’esistenza di un piccolo manufatto (oltre i ruderi risalenti almeno al 1936) di 60 metri quadrati realizzato senza titoli da un soggetto che aveva occupato irregolarmente l’area. In realtà, però, c’erano già delle ordinanze di demolizione del 1993, redatte in seguito a un sopralluogo svolto da Massimo Pacini, all’epoca vigile urbano e che successivamente – in qualità di responsabile dell’area tecnica – ha rilasciato i permessi di costruire oggetto di annullamento in autotutela. Con quel sopralluogo degli anni Novanta – come emerge dall’informativa redatta due anni fa dal Nipaf -, Pacini verbalizzava che erano in corso dei mutamenti che avrebbero comportato un cambiamento della destinazione d’uso. «Da accertamenti espletati successivamente, è emerso come questi locali abitativi (presumibilmente coincidenti con quelli realizzati senza titolo dall’occupante abusivo) avevano formato anche oggetto nel 1993 di ordine di demolizione (che peraltro – scrive il Tar – il Comune non aveva, a distanza di quasi 20 anni, eseguito d’ufficio). L’esistenza di tale manufatto – aggiungono i giudici – doveva essere nota al Comune già al momento del rilascio del primo permesso di costruire rilasciato nel 2012». Infine, i giudici amministrativi rilevano come il Comune non abbia individuato una seria ragione d’interesse pubblico per intervenire in autotutela su propri atti, seppure ritenuti illegittimi. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato e l’ente locale è stato condannato a pagare tremila euro di spese di giudizio.