La legge regionale che impone un benefit per i Comuni che ospitano impianti di trattamento dei rifiuti è legittima e non viola la Costituzione, in specie gli articoli 117 e 119 (inerenti la capacità di normare la materia dei tributi). Il contenzioso sul benefit è stato definito con sentenza della Corte Costituzionale, Presidente Giuliano Amato, giudice redattore Luca Antonini, che ha dichiarato inammissibili le remissioni sia del Consiglio di Stato che del Tribunale di Cassino in relazione a due procedimenti. Il primo, che si celebrava appunto davanti al Consiglio di Stato, era stato promosso dalla Csa di Castelforte contro Regione Lazio e Comune di Castelforte nonché nei confronti dei Comuni di San Vittore del Lazio, Roccasecca, Formia, Gaeta e Provincia di Latina con l'intervento, ad opponendum, della Rida Ambiente srl e del Comune di Aprilia.
Il secondo procedimento si celebrava davanti al Tribunale ordinario di Cassino su domanda del Comune di SanVittore del Lazio nei confronti della Pontina Ambiente srl e della Acea Risorse; l'ente locale chiedeva che fosse accertato il suo diritto a ricevere le somme inerenti il benefit ambientale. Una quota che, a questo punto, è dovuta e certamente la legge regionale che la prevede non è anticostituzionale. I benefit sono stati regolati con la legge della Regione Lazio del 9 luglio 1998 numero 27 contenente la «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti» nella parte in cui prevede che «una quota percentuale della tariffa» per l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (cosiddetto benefit ambientale) è «dovuta dagli eventuali Comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto e della discarica a favore del Comune sede dell'impianto o della discarica stessi» e che «deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa». Si tratta, al fondo, del riconoscimento di una servitù ambientale nel tempo in parte disapplicata e in parte assai contestata soprattutto dai Comuni conferitori, i quali hanno più volte affermato che per versare il benefit avrebbero dovuto aumentare le tariffe. In realtà la modulazione della tariffa imposta dalle singole amministrazioni locali dovrebbe contenere quella quota per il benefit. Il procedimento davanti alla Corte Costituzionale, unificato perché avente ad oggetto l'eccezione di costituzionalità sulla stessa norma, ha vissuto una serie di vicissitudini ed alti e bassi nelle scelte delle varie parti in causa.
Il Comune di Castelforte si è costituito in ritardo, la Regione Lazio ha chiesto subito la dichiarazione di inammissibilità, la Provincia non si è costituita. Alla fine comunque è stato acclarato un principio basilare, ossia che non si tratta di un nuovo tributo, ed è stata attestata la costituzionalità della scelta della Regione Lazio. Cosa succede adesso? Sul piano normativo nulla di nuovo. I procedimenti sospesi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale riprenderanno e il Tribunale di Cassino valuterà la domanda del Comune di San Vittore nei confronti dei gestori dell'impianto che si trova sul proprio territorio perché versino i benefit. Parimenti il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza del Tar che già aveva valutato il ricorso della società Csa Servizi contro il provvedimento con cui il Comune di Castelforte chiedeva il versamento dell'equivalente dei benefit ambientali, chiamando altresì in causa i Comuni che conferiscono in quello stabilimento. Dal punto di vista politico la pronuncia rappresenta l'affermazione del principio del ristoro ambientale per i territori sottoposti a stress per la presenza di impianti. E ci sarebbe il vincolo circa l'uso di quei fondi. Nel pomeriggio il Comune di Aprilia con una nota ha commentato positivamente la decisione della Corte. «Prendiamo atto con soddisfazione del pronunciamento della Corte Costituzionale - si legge nel documento - che risponde all'ennesimo tentativo da parte di taluni operatori del settore di sottrarsi ad un obbligo di legge di corrispondere un ristoro alle popolazioni che ospitano impianti di rifiuti nel loro territorio. La sentenza della Corte costituzionale segue il precedente pronunciamento della Cassazione che vede contrapposti il Comune di Aprilia e Rida Ambiente per il pagamento del benefit».