Il ricorso del Comune di Cisterna contro l'impianto per il biometano e compost che l'azienda Rifuture (che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale) dovrà realizzare nei pressi della Nalco, ha subito una stroncatura importante dal collegio giudicante del Tar Lazio di Latina presieduto dal giudice Antonio Vinciguerra.

Mercoledì infatti, si discuteva la richiesta dell'amministrazione oggi guidata dal sindaco Mantini, per la concessione dell'ordinanza di sospensione degli effetti degli atti autorizzativi. Al Tar si chiedeva di congelare la determinazione con cui la Direzione Ambiente della Regione Lazio ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Latina, la determinazione con la quale la Direzione Ambiente della Regione Lazio ha emesso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e la determinazione con la quale la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio ha reso parere favorevole con prescrizioni di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Nel chiedere questo provvedimento cautelare, il Comune aveva puntato su quanto previsto dal comma C dell'articolo 29 octies del così detto "Codice dell'Ambiente", che prevede la possibilità di riesaminare un'autorizzazione integrata ambientale qualora "a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche".

Ebbene per i giudici del Tar, non solo non si ravvisano le condizioni di urgenza e di pregiudizio per cui è possibile concedere la così detta "sospensiva", ma non ricorrono nemmeno le condizioni per cui, al sindaco, vengono concessi poteri o comunque condizioni per chiedere di riesaminare l'autorizzazione già rilasciata. Queste condizioni sono legate al monitoraggio ed al controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente: «In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo - recita la norma -, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata». Il Tar non ravvisa, visto che probabilmente non sono state indicate, l'esistenza di circostanze intervenute successivamente, ma a questo punto interviene a gamba tesa sottolinenado, tra l'altro, «che comunque il Comune ricorrente, anche se in gestione commissariale, aveva partecipato alle sedute della conferenza di servizi potendo in quella sede rappresentare le situazioni di fatto invocate nel presente gravame». Insomma, il fatto che il commissario prefettizio non abbia sollevato eccezioni, non permette al sindaco e al Comune il dietrofront sull'impianto. Infine l'ultima considerazione dei giudici che, devono considerare che «sotto il profilo del "periculum", il pregiudizio rilevante – che deve essere immediato, grave e irreparabile - appare genericamente dedotto sull'interesse pubblico collettivo di cui il Comune è esponente, riflettendosi in realtà su tutela di posizioni di parte».
Tutte queste premesse per giungere alla decisione di respingere la domanda cautelare. L'impianto di biometano della Rifuture è salvo.