Il Tar di Latina respinge il ricorso del Comune di Aprilia contro l'autorizzazione rilasciata durante l'emergenza Covid dalla Regione Lazio alla Rida Ambiente per la realizzazione di un deposito di stoccaggio. Un ampliamento su una superficie di 3 ettari concesso con una modifica non sostanziale, in variante urbanistica, dell'Aia dell'impianto Tmb; una determinazione regionale del 6 luglio 2020 arrivata al termine di una conferenza dei servizi che l'amministrazione Terra contestò con forza perché ha comportato la trasformazione di un'area agricola con una pavimentazione in cemento e perché - secondo l'ente di piazza Roma - non si ravvisava l'emergenza. Per questo la determinazione regionale del 6 luglio 2020 è stata impugnata, ma nella sentenza del 12 luglio 2022 i giudici della quinta sezione del Tribunale amministrativo del Lazio hanno smontano la tesi del Comune, spiegando come la variante sia legittima. «Nel caso in esame - spiega il collegio - l'aumento degli stoccaggi non incide sui valori soglia di cui all'allegato VIII e, quindi, ai fini dell'Aia la variante non è sostanziale»: che più avanti nel dispositivo evidenzia che la variante non incide sulla quantità di rifiuti trattati.
«Dall'esame degli elaborati progettuali in atti - continua la sentenza - emerge sia che l'opera da realizzare non presenta caratteristiche tali da comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, che la sua indefettibilità causata dall'impossibilità di esportazione dei rifiuti imballati, dovuta dalla pandemia da Covid-19. In secondo luogo, le opere e le attività da sottoporsi ad assoggettabilità a Via o a Via sono elencate nell'allegato III e IV della parte II del D. lgs. 152/2006. Nella parte relativa ai rifiuti non rientrano nell'elenco le operazioni R13, perché uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi non determina ‘notevoli ripercussioni negative sull'ambiente', in quanto lo stoccaggio era già presente e valutato sul sito».
Per i giudici del collegio (presidente Leonardo Spagnoletti, estensore Ida Tascone e Rosaria Palma) lo stoccaggio temporaneo autorizzato rientra tra le attività classificate come messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico e deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento e, alla luce di quanto descritto in precedenza, il ricorso è: «infondato e va respinto». Una sconfitta per il Comune, che si era mostrato contrario alla cementificazione di 3 ettari di terreno per realizzare un piazzale di stoccaggio e sperava di ribaltare davanti al Tar quanto deciso dalla Regione con la determina del luglio 2020.