No, Gaeta non è una sede disagiata e non ci sono turni estenuanti come, invece, li avevano descritti alcuni finanzieri che si erano rivolti al Tar per avere un bonus aggiuntivo sulla retribuzione base.
Sono tutti in servizio presso la sezione operativa navale di Gaeta e nel 2018 avevano dichiarato di essere stati impegnati, dal 21 maggio 2016, in mansioni caratterizzate dall'organizzazione per turni e dall'esposizione a particolari disagi lavorativi consistenti in lavori di bordo presso gli ormeggi del reparto, piantone ormeggi, custodia di bordo, prontezza operativa.
Per questo chiedevano la corresponsione dell'indennità per servizi esterni che era stata loro regolarmente corrisposta sino al 20 maggio 2016 ed il cui riconoscimento era stato poi negato per effetto della circolare del Comando generale del Corpo n. 161543 del 20 maggio 2016.
Per i ricorrenti si era trattato di una violazione dell'articolo 12, d.P.R. n. 147 del 1990, oltre ad eccesso di potere, pertanto esistevano i presupposti per il godimento dell'indennità.
Avevano altresì sostenuto che le attività svolte andavano qualificate come servizi esterni, perché connotate da un particolare disagio derivante dalla circostanza che venivano eseguite all'esterno dei locali del comando, anche se nelle sue pertinenze (banchine e spazi acquei riservati), a bordo dei natanti, sopra e sotto coperta.
L' Amministrazione si era costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza di quanto preteso e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ora il Tribunale ha pubblicato la sentenza con cui ritiene infondato il procedimento promosso dal gruppo di finanzieri e nelle motivazioni ha fatto riferimento a precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato concernenti analoghe azioni intentate dal personale appartenente al contingente di mare della Guardia di Finanza.
Ad avviso del collegio nel caso di specie "va escluso che per le attività lavorative svolte in banchina o in garitta sia individuabile un disagio che oltrepassi quello ordinario e vada a concretizzare quel quid pluris, in termini di disagi supplementari connessi ad agenti atmosferici, o di rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività in ambienti esterni, richiesto dalla normativa – per come interpretata dalla giurisprudenza sopra riportata - ai fini della spettanza dell'indennità. La medesima conclusione vale – al di là della differenza delle prestazioni – anche per i servizi svolti a bordo dei natanti all'ormeggio e non in navigazione".
Dunque ricorso è stato respinto in quanto ad avviso del collegio giudicante del Tar di Latina "per i militari ricorrenti non si può parlare di situazioni di lavoro tali da esporli in via permanente ai disagi climatici e ai rischi ambientali che l'indennità in questione mira a ristorare".