In arrivo un atto di indirizzo con possibilità di pagare perizie agevolate e stipulre un unico atto di affrancazione per ottenere la piena proprietà del fondo su cui si opera. E' quanto fa sapere il Comune in un avviso diramato via facebook.
Ecco il testo dell'avviso: "Il Comune di Monte San Biagio sta dando attuazione alla verifica demaniale redatta dal geometra Campagna, giusta presa d'atto con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 31/01/2014 e pubblicizzata dal 16/05/2014 al 31/01/2015 come imposto dalla legislazione sugli usi civici, affinché questa amministrazione non incorra in danno erariale come già avvenuto con sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, 17 agosto 2010, n. 1645, con la quale sono stati condannati per danno erariale i responsabili del Servizio urbanistica del Comune di Monte San Biagio(LT) per non aver chiesto il versamento dei canoni per l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico". Il Comune è obbligato a chiedere i canoni di natura enfiteutica anche se è in atto un'istanza di alienazione. "L'enfiteusi è un diritto reale su proprietà altrui caratterizzata dal fatto che il proprietario di un terreno, concedente, cede ad altri, enfiteuta, il dominio utile di un fondo in perpetuità o per un periodo di tempo non inferiore a venti anni con il pagamento di un canone annuo in denaro o in prodotti alimentari (canone enfiteutico); l'affrancazione rappresenta la possibilità dell'enfiteuta di diventare proprietario del fondo pagando al nudo proprietario una determinata somma detta valore di affrancazione risultante dalla capitalizzazione del canone enfiteutico annuo sulla base dell'interesse legale (art. 971 c.c.)".
"Nel territorio del Comune di Monte San Biagio insistono, ab immemorabili, diversi terreni, costituenti patrimonio comunale, gravati da livello; pur non essendovi alcun obbligo per il privato di procedere all'affrancazione dei canoni, per eliminare il pagamento annuo dello stesso, l'istituto di affrancazione è di grande utilità per l'enfiteuta in quanto consente allo stesso di acquistare la piena proprietà del fondo,tanto più che, ai sensi dell'art. 19, c. 14 della L. n. 122/2010, che ha aggiunto il c. 1 bis all'art. 29 della n. 52 del 27.02.1985, a pena di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, è stato introdotto l'obbligo della dichiarazione da parte degli interessati, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie".