La Corte di Cassazione, lo scorso 28 marzo, ha emesso l'Ordinanza n. 8650/2019, pronunciandosi in merito ad una controversi instaurata da una ditta di Latina, che aveva omesso il pagamento della TIA negli anni 2006-2009.  A seguito di ciò, Latina Ambiente aveva emesso avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, che, dopo due opposte pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale, che aveva accolto il ricorso, e Regionale, che lo aveva rigettato, ha presentato ricorso per Cassazione. L'omesso pagamento veniva giustificato dal contribuente con l'illegittimità della delibera della Giunta Comunale di Latina n. 44, che regolamenta il passaggio dalla Tarsu alla TIA 1, in quanto assunta in data 30.5.2006, cioè successivamente all'entrata in vigore, il 29.4.2009, del d.lvo 3.4.2006 n. 152, che ha espressamente abrogato la Tariffa di Igiene Ambientale, cioè il passaggio dalla TARSU alla TIA1. La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha stabilito, anzi, sarebbe meglio dire "ribadito", che il passaggio dalla Tarsu alla TIA-1 deliberato dal Comune di Latina è stato illegittimo. Di conseguenza, riformando un'illogica pronuncia della C.T.R. Lazio, Sez. dist. di Latina, la Cassazione ha accolto la tesi del contribuente, disapplicando il Regolamento TIA1 adottato dal Comune di Latina, in quanto illegittimo, così annullando l'avviso di accertamento emesso e notificato dalla Latina Ambiente SpA alla ditta ricorrente.

"Tuttavia - spiega Antonio Bottoni dell'associazione Codici - per tutti i contribuenti che hanno pagato e poi si sono visti dare (o si vedranno dare in futuro) ragione dalla Cassazione, questa sarà la classica vittoria di Pirro.
Costoro, infatti, a causa della dichiarazione di fallimento della Latina Ambiente, voluta dall'Amministrazione comunale, potranno solo insinuarsi, "tardivamente" ed in chirografo, alla massa passiva del fallimento della Latina Ambiente, ossia ad una massa passiva che, di fatto, sarà stata del tutto o quasi utilizzata per soddisfare i crediti in prededuzione e quelli privilegiati (integralmente o parzialmente), per cui molto difficilmente potranno illudersi di riavere indietro i soldi versati, seppur indebitamente richiesti".