Sono illegittime quelle multe irrogate sulla base di violazioni ai limiti di velocità registrati dall'autovelox nel tratto della Frosinone - Mare nel territorio del Comune di Sonnino per una sorta di inappropriatezza della cartellonistica. A stabilire il principio, che potrebbe far felici, impungnando la sanzione, numerosi automobilisti "pizzicati" dall'apparecchio, è stato il Tribunale di Latina, che, con sentenza del 4 giugno scorso, ha dichiarato l'illegittimità della cartellonistica presegnalante l'autovelox di Sonnino.

La decisione è intervenuta in accoglimento dell'appello presentato dall'avvocato Dario Simonelli del Foro di Frosinone, avverso una sentenza del Giudice di Pace di Latina che aveva respinto il ricorso di un'azienda del Frusinate. Il giudice, Stefano Fava, della seconda sezione civile del Tribunale di Latina, conformemente a quanto eccepito dalla difesa sin dal primo grado, ha dichiarato inadeguati i cartelli di preavviso utilizzati sul tratto in questione.

Il Tribunale di Latina si era già pronunciato similmente circa l'illegittimità dell'autovelox modello Kria Exspeed ubicato nel comune di Terracina, nel tratto galleria Monte Giove che, come per l'autovelox di Sonnino, rileva la velocità in modalità di calcolo della media.
Il diverso strumento di misurazione della velocità utilizzato dal Comune di Sonnino, modello Celeritas Evo 1411, che funziona anche come autovelox puntuale, è costituito da due punti di rilevamento di passaggio, una porta in entrata ed una in uscita, di conseguenza, non è sufficiente indicare che sul tratto di strada venga effettuato il controllo della velocità perché viene a mancare una chiara informazione agli automobilisti che non sono posti in grado di comprendere se l'accertamento sia puntuale o effettuato con modalità di calcolo della media.
In mancanza di adeguato preavviso i punti di rilevamento non possono considerarsi conoscibili poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso.

Per il Tribunale, appare conforme all'interesse pubblico segnalare la presenza di un controllo della velocità media così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato ed inoltre, un'adeguata segnalazione dello strumento, appare in linea con la tutela dell'affidamento dell'utente della strada circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, quindi, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale. Un principio importante che rafforza e specifica maggiormente l'orientamento della Cassazione sul potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione che non deve essere ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale.