Un ex dipendente del Comune di Ponza aveva richiesto il rimborso delle spese legali nel procedimento nel quale il dipendente era stato chiamato a rispondere del reato di abuso d'ufficio in relazione ad un mandato di pagamento di 85mila e 800 euro emesso in favore del rappresentante legale di un'impresa già fallita, con procedimento instaurato anche nei confronti dell'allora Sindaco di Ponza. Il processo penale del dipendente del Comune di Ponza si è concluso in primo grado con un'assoluzione con formula piena per i reati a lui ascritti.
In conseguenza di ciò, il dipendente comunale, aveva chiesto al Comune di Ponza il pagamento delle spese di lite da questi sostenute per la difesa nel sopra descritto procedimento penale per circa diecimila euro. Il dipendente comunale per mezzo del suo legale sosteneva, che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di rifondere le spese legali sostenute dal suo dipendente sottoposto a procedimento penale per un fatto connesso all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, e che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti indicati dalla norma, sia per quanto attiene alla scelta del difensore di fiducia, rispetto al quale l'amministrazione non ha dato riscontro, sia per l'esito del processo con assoluzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ponza difeso dall'avvocato Claudio Valente del Foro di Cassino, che ha contestato la ricostruzione della difesa del dipendente, sostenendo che nessun rimborso è dovuto al dipendente in quanto non risultano integrati i presupposti fondamentali della norma, con particolare riferimento alla scelta del difensore –che deve essere concordata o con "il gradimento" dell'amministrazione che nel caso di specie non può certo implicitamente desumersi dalla mancata risposta alla comunicazione ricevuta –così come all'assenza di un conflitto di interesse, che nella specie invece risulta pienamente configurabile come si evince dal fatto che il Comune era costituito parte civile nel processo. Il giudice del lavoro del tribunale di Cassino ha accolto la teoria avanzata dall'avvocato Valente per il Comune di Ponza, precisando che l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche "a tutela dei propri diritti ed interessi". Sempre la difesa del Comune di Ponza ha provato che il comportamento in origine contestato nel procedimento penale, pur avendo senza dubbio un certo collegamento funzionale con l'ente in quanto consistito in un pagamento disposto da un ufficio dell'amministrazione, è decisamente contrario ai doveri d'ufficio, e si è risolto in un cospicuo danno per le finanze dell'amministrazione stessa, oltre che per la sua immagine e in generale per il buon andamento, e pertanto per tutelare tali beni la stessa amministrazione si è costituita parte civile nel giudizio contro il proprio dipendente. Infatti, il Giudice di Cassino ha dato ampiamente ragione al Comune di Ponza, riconoscendo che nel caso di costituzione di parte civile sussiste un ipotesi di conflitto di interessi, che esclude il diritto di rimborso delle spese processuali.