Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da E.B per l'annullamento del diniego da parte del Comune di Ponza emesso in data 5 marzo 2010 sull' istanza di concessione demaniale marittima per l'occupazione nella baia di Cala Feola di uno specchio di acqua da utilizzare per l'ancoraggio di pontili galleggianti destinati all'ormeggio di natanti e piccole imbarcazioni da diporto e per l'occupazione di un'area di 260 metri cubi ove installare strutture rimovibili per servizi di supporto. Il ricorrente si è rivolto al Consiglio di Stato dopo che i giudici del Tribunale amministrativo di Latina aveva rigettato il ricorso in primo grado. Il Tar, dopo aver confermato la competenza del Comune, ha motivato il rigetto del ricorso sulla base della delibera del 22 gennaio 2010, richiamata nel provvedimento di diniego, con la quale il Comune aveva qualificato l'area di interesse come destinata alla balneazione e quindi non utilizzabile per le attività proposte dall'istante.
A nulla sono valse le l'appellante lamenta che il Tar non abbia considerato come nel provvedimento impugnato la diversa utilizzazione dell'area sia stata citata solo conclusivamente e non come una effettiva motivazione. «Ciò sarebbe confermato dal fatto che successivamente il Comune avrebbe ammesso interventi nell'area come dimostrerebbe la delibera della giunta municipale del 19 dicembre 2012 che prevede nuove concessioni demaniali nello stesso sito per la realizzazione di una spiaggia attrezzata e di un pontile di servizio, nonché di un campo ormeggio», si legge nel provvedimento della sentenza del Consiglio di Stato che richiama gli atti di primo grado.
Nella sentenza viene infatti citata la delibera del consiglio comunale del gennaio 2010 in cui l'amministrazione ha stabilito che essendo la baia di Cala Feola "l'unico arenile dell'isola attualmente raggiungibile dalla terraferma e nella suddetta insenatura deve ritenersi destinata alla balneazione anche tutte le fasce rocciose antistanti lo stesso e tale utilizzo non consente che vengono intraprese, nella baia, altre forme, anche stagionali, di attività ricettive in favore di natanti ed imbarcazioni da diporto, quali la installazione di approdi turistici, in quanto incompatibili, per motivi di sicurezza, con la dedotta balneazione". Tale delibera, non oggetto di impugnazione, era vigente al momento della presentazione dell'istanza oggetto del diniego impugnato; con essa il Comune aveva motivatamente escluso che nella baia potessero essere realizzate attività in contrasto con la destinazione prevista: il non accoglimento dell'istanza proposta dall'appellante appare quindi coerente con l'orientamento assunto dall'amministrazione. Sebbene il ricorrente abbia prodotto ulteriori due motivazioni, i giudici hanno ritenuto l'appello infondato.