Accogliendo l'istanza dell'ex dipendente di un'azienda fallita, assistito dall'avvocato Federico D'Arienzo, il giudice del Tribunale del Lavoro di Latina ha pronunciato una sentenza decisiva, prima di tutto per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ma anche e soprattutto per le sorti di una lunga serie di ricorsi analoghi, ancora pendenti nelle aule di giustizia. Il giudice Valentina Avarello ha infatti condannato l'Inps che non aveva riconosciuto il pagamento del Tfr attraverso il Fondo di Garanzia: ora l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà versare il trattamento di fine rapporto finora negato, quasi cinquantamila euro più gli interessi, ma anche le spese di lite.

La vicenda ruota attorno all'erronea interpretazione delle norme, ma anche e soprattutto attorno a una gestione dell'ente previdenziale che non sempre tiene conto della natura assistenziale dell'istituto come invece dovrebbe, oltretutto esponendo le casse dello Stato a costi aggiuntivi e inutili. Concetti che anche il giudice ha evidenziato motivando la decisione depositata giusto giovedì.

Il Fondo di Garanzia Inps non aveva riconosciuto il pagamento del trattamento di fine rapporto tenendo conto che il lavoratore era stato licenziato nel 2012, dopo oltre trent'anni di servizio nell'azienda che poi era fallita con sentenza del 2017, e aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale nel novembre di due anni dopo, con l'obiettivo di vedersi riconoscere il Tfr che non gli era mai stato pagato dal datore di lavoro, avanzando richiesta all'Inps nel luglio del 2020. Quindi secondo l'ente previdenziale il diritto dell'ex lavoratore era prescritto, trascorsi più di cinque anni dalla data della fine del rapporto lavorativo. Niente di più sbagliato.

Il giudice ha accolto in pieno il ricorso depositato dall'avvocato Federico D'Arienzo, osservando che nel caso di specie la prescrizione è stata applicata in modo errato dall'ente, perché da considerarsi decennale. Oltretutto va tenuto conto che il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, diritto che non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma solo una volta verificate l'insolvenza dell'azienda e la misura del credito in sede di ammissione al passivo, quindi al termine della procedura esecutiva.