A distanza di oltre 10 anni i giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati sul braccio di ferro tra l'ex manager della Asl di Latina Benito Battigaglia, l'azienda sanitaria e la Regione Lazio e hanno respinto il ricorso dell'ex direttore generale che il 24 novembre del 2003 aveva firmato un contratto con l'azienda sanitaria locale. Due anni dopo il rapporto si era interrotto con un atto di revoca della Asl.

La Corte d'Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale della sezione lavoro di Latina che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Battigaglia e aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

In secondo grado i giudici hanno premesso che Battigaglia, dopo la firma del contratto di tre anni, il 3 agosto del 2005 era stato dichiarato decaduto dall'incarico e due anni dopo aveva sottoscritto un atto di transazione con cui aveva accettato la somma di 191mila euro e rinunciato alla domanda di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno patrimoniale.

Sempre i giudici della Corte d'Appello avevano ritenuto infondata la domanda risarcitoria e Battigaglia si era appellato ai giudici della Suprema Corte, Presidente Giuseppe Bronzini, relatore Annalisa Di Paolantonio.

Nell'azione giudiziaria l'ex manager della Asl aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2059 del Codice civile: «Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la necessaria risarcibilità dei danni non patrimoniali che ledono beni costituzionalmente protetti tra cui l'integrità psico-fisica, l'immagine, la vita di relazione», è un passaggio delle motivazioni.

Nel ricorso aveva sostenuto che l'obbligo di risarcire questi danni prescinde dal dolo o dalla colpa ed anche dal titolo delle responsabilità e che doveva essere risarcito il danno biologico e che la patologia era insorta a causa dell'anticipata cessazione dell'incarico di direttore generale.

L'azione giudiziaria ha puntato a ottenere un risarcimento sulla scorta di una norma che ha annullato un regolamento ritenuto incostituzionale e il ricorrente ha chiesto che fosse applicata in modo retroattivo.
Su questi presupposti Battigaglia aveva presentato ricorso in Cassazione, che però è stato respinto.