I pasticci tecnici ingenerati dall'annullamento dei Piani particolareggiati continuano ad essere la coda avvelenata della storia recente dello sviluppo urbanistico del capoluogo. Il Tar, in relazione ad un ricorso per lo stabile di via Ombrone, ha ribadito che il solo annullamento, pur legittimo, dei Ppe, non si porta dietro anche la caducazione della licenza a costruire. Nel caso specifico è stata riconosciuta la illegitimità del diniego alla proroga sul permesso a costruire che è del 2015, quando cioè non era stata nemmeno avviata l'istruttoria sui piani, avvenuta nel 2016 e comunque in seguito alle indagini sulle responsabilità penali, che sono state indipendenti ma hanno riguardato le stesse delibere di Giunta poi annullate. Scrive il Tar nella sentenza che «si può riconoscere punto fermo la legittimità del permesso di costruire del 2015. Ulteriore punto fermo è che la richiesta di proroga del 6.9.2018 era intervenuta nel triennio di durata del titolo edilizio, a decorrere dall'avvio della costruzione (1.10.2015). A fronte di tale richiesta sussisteva l'onere dell'amministrazione di avviare un contraddittorio procedimentale con l'interessata, (la società Corisma ndc) la cui assenza è dedotta nei motivi d'impugnazione, non ostandovi, per le ragioni esposte nella sentenza n. 25/2021, l'annullamento d'ufficio del Ppe». Per questa ragione il ricorso della società Corisma è stato ritenuto fondato nel merito. Ma perché si è arrivati a questo punto?

Il Comune di Latina aveva negato la proroga del permesso e, inoltre, la società aveva diritto ad un contraddittorio prima del no definitivo. Due punti fermi nella sentenza notificata alle parti. Di fatto i giudici amministrativi hanno rimarcato il diritto della Corisma al contraddittorio e se l'ente avesse fatto questo passaggio probabilmente non ci si troverebbe di fronte a quello che dall'esterno appare un paradosso, ossia gli effetti che i piani annullati legittimamente continuano ad avere. Tuttavia, come riportato in plurime sentenze dello stesso Tribunale, il solo stop ai Ppe non basta a invalidare il permesso originario del 2015 che resta intatto e per questo nel 2018 non si poteva negare la proroga chiesta dall'impresa beneficiaria del titolo. E' un concetto che si ritrova, appunto, in molte sentenze sull'urbanistica recente di Latina tutta basata sui quei benedetti (o maledetti) Piani particolareggiati. Il Comune non può limitarsi ad estendere gli effetti dell'annullamento dei piani particolareggiati, pur ritenuto legittimo in tutti i gradi di giudizio, ma deve espletare un'ulteriore attività che renda non più validi i titoli concessori. Il commissario straordinario nell'atto di annullamento dei piani aveva inserito una clausola in base a cui l'annullamento delle delibere di Giunta che approvarono i Ppe «è testualmente riferito anche a tutti gli atti ad essa riconducibili, preordinati, susseguenti e conseguenti e comunque ad essa correlati». Ciò nonostante quel passaggio, cui si richiamano le memorie del Comune di Latina, non viene ritenuto dal Tar «in alcun modo idoneo a travolgere in via automatica la validità dei permessi di costruire che sono stati assentiti dal Comune di Latina, assumendo a presupposto la suddetta delibera di Giunta».