Divertirsi sì, ma disturbare la quiete pubblica con la diffusione di musica ad alto volume con il contorno di schiamazzi turbativi della quiete notturna, proprio no. Ed evitare di sanzionare i colpevoli di questa condotta pubblica degenerata sono i motivi per cui il Comune di Sperlonga è stato condannato, al termine di un contenzioso sottoposto al giudizio finale del Tar di Latina.


Tutto ha avuto inizio nel 2018 quando, assistiti dagli avvocati Arturo Cancrini, Marco D'Alberti ed Enrico Del Prato, alcuni cittadini intentarono causa contro il Comune di Sperlonga, coinvolgendo, per la valenza tecnica dei dati citati nel legale contendere, l'Arpa, per l'ottemperanza della sentenza non definitiva n. 545 del 31 ottobre 2018, passata in giudicato e «per la nomina, ove occorra, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione resistente, di un commissario ad acta per la condanna al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, per la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato» della suddetta sentenza. I ricorrenti, in data 4 maggio 2022, hanno proposto ricorso chiedendo l'esecuzione della sentenza non definitiva n. 545 del 31 ottobre 2018, con cui questo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, accogliendo in parte il ricorso proposto dagli istanti, rispettivamente proprietario e occupante di abitazioni site nel centro storico del Comune di Sperlonga, in via dei Benedettini 15 e 19, per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Sperlonga di provvedere sull'esposto e sull'istanza presentati in data 16 agosto e in data 30 dicembre 2017, a seguito degli episodi di diffusione di musica ad alto volume e schiamazzi notturni verificatisi durante la stagione estiva 2017 presso un vicino noto locale, «ha ordinato al Comune di Sperlonga, di riprendere e continuare, nei giorni di riapertura del locale in argomento, l'attività di vigilanza e controllo nonché di sanzione per eventuale violazione delle norme disciplinanti l'esercizio dell'attività. Considerato, che i ricorrenti deducono che il Comune di Sperlonga ha continuato a omettere il doveroso esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo e sanzione, a fronte del costante superamento dei limiti di inquinamento acustico proveniente dal locale durante le stagioni estive successive alla pubblicazione della sentenza n. 545/2018, nonostante le ripetute segnalazioni in data 6 giugno 2019, 7 luglio 2020, 17 agosto 2021 e 22 aprile 2022, (omissis)… ritenuto, che in ragione di quanto disposto dalla sentenza ottemperanda sopra citata deve essere ordinato al Comune di Sperlonga di effettuare non meno di dieci verifiche tra le ore 24 e le ore 2 nel periodo compreso tra il 10 luglio 2022 e il 31 agosto 2022; ritenuto, altresì, che per il caso di perdurante inerzia deve essere nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Latina o funzionario da lui delegato».

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), «definitivamente pronunciando sul R.G. 313/22, respinta la domanda di astreinte, lo accoglie per il resto e per l'effetto così dispone: Ordina al Comune di Sperlonga di effettuare non meno di dieci verifiche tra le ore 24 e le ore 2 nel periodo compreso tra il 10 luglio 2022 e il 31 agosto 2022; Dispone che, per il caso di perdurante inerzia provveda, in qualità di commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Latina, o funzionario da lui delegato, che sarà nominato su sollecitazione di parte ricorrente; Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali, Iva e Cpa».