La decisione
01.02.2023 - 09:30
La Loas Italia resterà fuori dalla "white list" delle aziende al sicuro da interessi e infiltrazioni criminali.
Per Prefettura e Ministero però, la sentenza conteneva un errore. La decadenza del socio della Loas - secondo le tesi contenute nel ricorso al Consiglio di stato - doveva scattare in automatico visto che «il sig. Antonio Martino, socio al 50% della Loas Italia, con sentenza ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) è stato condannato per reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in concorso» e inquinamento ambientale. La questione, sottolinea l'organo di appello della Giustizia amministrativa, è se ai fini dell'automatismo della esclusione dalla white list "pesi" di più il reato associativo (che di fatto nella previsione dell'articolo 416 del codice penale non è stata contestata), o la condanna per un reato espressamente previsto dalle norme che regolano, appunto, l'esclusione o la decadenza, cosa che di fatto è stata riconosciuta con la sentenza di applicazione della pena concordata, il così detto patteggiamento.
La sentenza è una dichiarazione importante della necessità di tutelare l'ambiente da danni e distastri: «Il bene ambiente non riceve una tutela adeguata se protetto esclusivamente mediante norme di matrice penalistica, volte a reprimere un illecito che si è già perfezionato e che ha già prodotto danni e modifiche permanenti nella realtà naturale: l'intervento dello Stato non è, in tale ipotesi, né tempestivo, né esaustivamente utile, consistendo in ultima analisi l'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente non nella percezione di un ristoro monetario in conseguenza della sua compromissione, o nella mera punizione dei responsabili, bensì nell'impedimento stesso della causazione del danno». Si sancisce, o si sottolinea la necessità di correlare la prevenzione del danno ambientale e le misure anticipatorie e preventive, ma soprattutto si sottolinea «la presunzione assoluta di pericolosità di alcune fattispecie di reato, che vincola l'Autorità competente (la Prefettura) ad adottare l'informativa interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa o della società che sia stata interessata da provvedimenti dell'autorità penale per determinati reati». D'altronde il campo in cui opera la Loas è da sempre un terreno sotto attenta osservazione proprio per la frequente e facile permeabilità delle aziende ad infiltrazioni e condizionamenti. Da qui si deve riconoscere che «la finalità preventiva ed anticipatoria che permea l'istituto in esame giustifica l'attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare l'Autorità di Pubblica Sicurezza in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale e, quindi, senza che si sia giunti alla pronuncia di un provvedimento di condanna definitiva ed alla formazione del relativo convincimento ‘oltre ogni ragionevole dubbio'».
A questo punto bocciando la base della decisione del Tar, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Prefettura e Ministero e ha di fatto ribaltato la sentenza di primo grado: la Prefettura aveva il potere, le motivazioni e il sostegno normativo per non reinsere la Loas nella White List.
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