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Stazione radio negata, il Tar condanna il Comune isolano

Accolto dai giudici amministrativi pontini il ricorso presentato dall'azienda di telefonia mobile Wind Tre

Stazione radio negata, il Tar condanna il Comune isolano

Il TAR di Latina ha annullato la deliberazione del Comune di Ponza che aveva "denegato" alla Wind Tre la richiesta di poter installare un nuovo impianto di telefonia mobile e ha condannato l'amministrazione isolana ad una sanzione di tremila euro oltre alle spese. Tutto è nato dalla richiesta della Wind di installare un impianto in località campo Inglese, via Sottocampo, che veniva bocciata dagli uffici preposti del Comune isolano.

La società telefonica, nell'agosto scorso, ha impugnato il provvedimento col quale il Comune aveva adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, indetta per l'esame della domanda di installazione di una stazione radio base già interessato dalla presenza di altra infrastruttura di rete. Un diniego motivato dal fatto che Ponza è dotata di piano di localizzazione degli impianti di stazione radio base per la telefonia mobile e che la tavola localizzazione antenne identifica una "Area per Servizi Collettivi" per la quale la particella oggetto dell'intervento preposto viene individuata all'interno della campitura "Piano di Sviluppo SRB" nella quale già è presente una stazione radio base; inoltre la stessa particella viene identificata dalla tavola aree sensibili come zona di vincolo paesistico. Per il Comune "…Le ipotesi di nuova installazione avanzate da Wind in tale aree di ricerca non risultano accettabili in quanto anche l'ipotesi di co-site su SRB Vodafone esistente non risulta percorribile poiché tale installazione ricade in zona preclusa"; l'area ricade in "zona rurale", normata dal P.R.G di Ponza, e, secondo il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) approvato con deliberazione del consiglio regionale, l'area viene identificata come "paesaggio naturale".

Da parte sua la Wind ha contestato il fatto che l'amministrazione, nell'adottare, in sede conferenziale, la determinazione conclusiva negativa, non ha riconosciuto alla Wind Tre la facoltà di presentare osservazioni. Il provvedimento che ha concluso la conferenza è comunque viziato da illegittimità derivata dal presupposto parere comunale e dagli atti pianificatori e regolamentari. Per i giudici, tra l'altro, "l'impianto non insiste su siti sensibili e il parere dell'ufficio comunale esprime una valutazione paesaggistica insufficiente, viziata da difetto di motivazione fondata, senza considerazione del reale stato dei luoghi".

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