Il caso
07.12.2025 - 18:00
La sentenza del Tribunale di Latina e del giudice Alessandra Lulli ha dato ragione ad un consumatore di Latina di 58 anni. Al centro del processo civile che si è concluso con una sentenza emessa lo scorso 21 novembre c’è un mutuo acceso nel 2007 per acquistare una casa e che si è concluso con un lungo tira e molla e una serie di cessioni di credito e tentativi anche di pignoramento. Un vero botta e risposta. La storia affonda le radici a oltre 18 anni fa quando un consumatore insieme alla moglie sottoscrive un mutuo con un istituto di credito per comprare casa. E’ il sogno di una vita.
Alcuni anni dopo il credito viene coinvolto in una serie di operazioni straordinarie - cessioni di blocco e scissioni societarie - che portano ad un punto: rendono incerta l’individuazione dell’effettivo titolare del credito. Le sorprese non mancano in questa vicenda: al consumatore arriva una notifica: il pignoramento della casa, i legali che assistono l’uomo, l’avvocato Simone Andrea Bonomo e il dottor Antonio Giovanni Sannino presentano un opposizione al Tribunale di Latina e ottengono una prima pronuncia che gli dà ragione ed è favorevole. La banca a questo punto introduce un giudizio ulteriore di merito per recuperare le somme dovute in forza del contratto firmato alcuni anni prima. La difesa del consumatore punta nella sua linea in una direzione: la creditrice precedente non ha dimostrato di essere titolare del credito derivante dal mutuo del 2007.
L’istituto bancario che ha chiesto il pagamento non dimostra che è subentrato in maniera legittima nel rapporto. Alla fine sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione che al giudizio di merito il Tribunale di Latina ha dato ragione al consumatore e ha messo in rilievo la forte carenza documentale da parte della banca. La decisione del Tribunale come ha sottolineato la difesa mette in evidenza una pratica diffusa: gli istituti bancari e i cessionari di crediti che avviano procedure esecutive facendo leva su operazioni di cessioni in blocco o su scissioni parziali senza documentare in modo puntuale la catena di passaggi che li legittimerebbe a riscuotere il credito.
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