Pareri favorevoli all'allevamento di cozze in realtà mai resi, il Comune di Sperlonga interpellato al posto di quello di Fondi (solo tardivamente coinvolto), la concessione di un'occupazione anticipata per un anno non supportata da ragioni d'urgenza. Sono solo alcuni dei rilievi evidenziati dal Tar, che ha annullato i provvedimenti della Regione Lazio disponendo anche l'invio degli atti alla Procura della Repubblica di Latina e alla magistratura contabile per quanto di propria competenza. L'iter burocratico inizia nel 2014 e a distanza di tre anni arriva la concessione demaniale. Uno specchio d'acqua di 350mila metri quadrati tra Fondi e Sperlonga. Immediato il ricorso al Tar dell'amministrazione del sindaco Salvatore De Meo. «Il ricorso - scrivono i giudici amministrativi - è fondato e va accolto». Tutte le censure sono state ritenute fondate.
Le motivazioni
I giudici amministrativi parlano di «superficialità» con cui è stata condotta l'istruttoria. La Regione, direzione Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca, ha in primo luogo coinvolto il Comune di Sperlonga e non quello di Fondi, anche se nel dicembre 2015 la capitaneria di porto aveva già fatto presente che lo specchio acqueo richiesto ricade «dinanzi al litorale del Comune di Fondi, oltre il confine nord del Comune di Sperlonga». Invece il Comune di Fondi non era stato neppure destinatario della corrispondenza nonostante «le implicazioni del progetto con riguardo ai potenziali usi futuri del litorale di giurisdizione», come diceva la capitaneria.
Nel verbale della Conferenza dei servizi del 10 dicembre 2015 si dà atto della ricezione della nota della capitaneria attribuendole un sostanziale parere favorevole, che in realtà, rileva il Tar, non era «veritiero». Viene altresì taciuta l'esistenza del parere sfavorevole del Comune di Sperlonga. Una condotta che per i giudici amministrativi è «espressione di un non corretto e negligente esercizio del potere».
Comune ignorato
Il Comune di Fondi, sino ad allora mai coinvolto, viene interpellato «finalmente» nel marzo 2017. La nota che viene inviata, rispetto a quella destinata al Comune di Sperlonga, è «assai più succinta e generica». «Glissa sulla prescrizione che il parere tecnico debba essere reso per legge in conferenza dei servizi; si omette ogni riferimento all'avvenuta celebrazione e agli esiti della oramai risalente conferenza dei servizi del 10 dicembre 2015; si allega la sola relazione tecnica della società, nella quale lo specchio acqueo è indicato come ricadente nel territorio del solo Comune di Sperlonga, omettendo dunque di fornire all'ignaro Comune di Fondi tutti gli atti nelle more intervenuti, dall'esame dei quali - scrive il Tar - detta amministrazione si sarebbe potuta avvedere della reale consistenza dell'allevamento da autorizzare e della relativa incidenza sullo specchio acqueo antistante il proprio litorale turistico». Riassumendo, per il Tar la Regione ha fornito al Comune «informazioni insufficienti, parziali e fuorvianti». Alla luce di questi rilievi, il Tar ha annullato gli atti impugnati. «In ragione della natura delle illegittimità emerse - affermano i giudici - deve disporsi l'invio degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza».