La complessa vicenda del contenzioso tra la società immobiliare Agas srl e il Comune di Pontinia si arricchisce di un nuovo capitolo. Niente da fare per la richiesta risarcitoria avanzata dalla società (oltre un milione e mezzo di euro): la competenza non è il Tribunale ordinario, bensì di quello amministrativo. È quanto stabilito nella sentenza del 4 maggio firmata dal giudice Laura Mancini, che ha accolto una delle eccezioni mosse dal Comune, difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo. I fatti prendono il via da un accertamento svolto dagli uffici municipali, che hanno chiesto all'Agas il pagamento dell'Ici relativa all'anno 2008. Un importo determinato sul presupposto dell'edificabilità delle aree, oggetto di un lungo contenzioso per la proprietà di alcune particelle. La società lamenta che solo nel 2010 il Comune di Pontinia ha approvato un piano particolareggiato di esecuzione. Con l'avviso, ha sostenuto la parte attrice, il Comune aveva ammesso che la possibilità edificatoria sussisteva già nel 2008, quando lo stesso ente «aveva impedito, sia mediante l'adozione di provvedimento formali che con molestie del possesso, l'esercizio, da parte dell'attrice, del diritto di edificare i suoli di sua proprietà», come riassume il giudice nella sentenza.
Sulla base di questa considerazione, l'Agas ha sostenuto di aver subire un danno, quantificato in base al valore attribuito al terreno con l'avviso di accertamento. «Sulla scorta di tali deduzioni, la società attrice ha chiesto condannarsi il Comune di Pontinia al danno nella misura di 1.680.748,85 euro oppure, in via subordinata, nella misura di 1.198.687,64 euro». Il Comune di Pontinia si è costituito in giudizio dando mandato all'avvocato Francesco Di Ciollo, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice, svolgendo anche «analitiche controdeduzioni» nel merito della vicenda e della domanda risarcitoria. Il giudice ha accolto la prima eccezione, dichiarando il difetto di giurisdizione e condannando la società alle spese: la controversia è da chiarire davanti al giudice amministrativo. Il pregiudizio lamentato, infatti, deriverebbe dalla ritardata adozione da parte del Comune di Pontinia - questo è quanto lamenta l'Agas - di un piano attuativo che consentisse l'effettiva edificabilità delle proprie aree. Un comportamento riconducibile all'esercizio del potere amministrativo in materia urbanistica. La competenza è quindi del Tar, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.