Danno erariale con le affissioni pubbliche. Il Comune di Pontinia deve essere risarcito dalla società che nel 2013 gestiva il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. A deciderlo è stata la Corte dei Conti del Lazio, che si è pronunciata però parzialmente sul ricorso. Resta infatti ancora da definire il contenzioso relativo al 2014.

A presentare il ricorso è stato proprio il Comune di Pontinia, che ha lamentato che la società, pur avendo presentato una rendicontazione cinque anni fa da cui scaturiva un saldo di 34.805 euro spettante all'Ente, non aveva pagato alcunché. Inoltre, per quel che riguarda il primo trimestre 2014, oltre a non aver versato nulla, non aveva presentato alcuna rendicontazione. Nel ricorso, poi, si evidenzia pure che la srl seppur cancellata sul finire del 2013 dall'albo ministeriale dei soggetti abilitati all'attività di accertamento e riscossione, avrebbe «perseverato nel gestire il servizio in questione – così si riassume nella sentenza della Corte dei Conti – anche oltre la scadenza contrattuale della fine dell'anno precedente». Per finire, l'ex concessionaria avrebbe pure «sostanzialmente impedito alla nuova aggiudicataria di subentrare nello svolgimento del servizio di accertamento e riscossione negandole l'utilizzo di una serie di dati e strumenti in possesso» della vecchia concessionaria.

Alla luce di questa situazione, il Comune ha domandato la condanna al pagamento per le somme dovute per gli anni 2013 e 2014 e la Procura della Corte dei Conti ha aderito alle conclusioni di parte ricorrente. Fra vari rinvii, alla fine è arrivata una prima pronuncia della magistratura contabile, ma solo per l'annualità del 2013. «Pare ingiustificato – si legge in sentenza – procrastinare la condanna della società a pagare al Comune la predetta somma di 34.805 euro oltre agli interessi legali dalla data di chiusura dell'esercizio stesso (31 dicembre 2013) sino al dì dell'effettivo soddisfo». Il giudizio prosegue invece per quel che riguarda il servizio svolto nei primi mesi del 2014. Stesso discorso per quel che riguarda le spese di lite. «Il carattere non definitivo della presente sentenza - scrivono i giudici - consente di rinviare alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese di lite».