Niente 28 milioni di euro dall'Agenzia delle Entrate. La Corte dei Conti ha infatti respinto il ricorso presentato dal Comune di Sperlonga: lo ha giudicato «infondato». L'Ente si era rivolto ai magistrati contabili chiedendo la condanna dell'agente riscossore a versare 28.068.713 euro. Soldi relativi ai ruoli emessi dal Comune (tra il 2000 e il 2017) e affidati all'Agenzia per la riscossione, che, secondo la tesi della parte attrice, non avrebbe provveduto a incassare. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha mosso una serie di rilievi. Sono stati affidati ruoli per un valore complessivo pari a 38.691.289 euro, riscossi nella misura del 21% (8.120.860 euro). Inoltre, secondo l'Agenzia, non può invocarsi a titolo di risarcimento il pagamento delle somme accertate e non incassate «se prima il concessionario non ha presentato la dovuta comunicazione di inesigibilità da sottoporre al vaglio dell'ente creditore e quest'ultimo non abbia formulato delle contestazioni al riguardo, non risultando, per altro, neppure scaduti i termini previsti per la loro formalizzazione».
La Corte dei Conti ha ritenuto infondato, dicevamo, il ricorso del Comune. I magistrati contabili, oltre a ricordare che non esistono più determinati obblighi come quello di comunicare annualmente lo stato delle procedure esecutive, ha sottolineato pure come l'Agenzia delle Entrate si sia dotata di un portale telematico. Un sito in cui l'Ente può controllare da sé lo stato delle pratiche. Non «può sottacersi come, alla base del presente giudizio, - si legge in sentenza - si possa individuare il tentativo di sopperire agli obblighi gravanti sul Comune sullo stato di realizzazione delle proprie riscossioni attraverso lo strumento informatico a ciò normativamente preposto. Si addossa così, infatti, sul concessionario un onere probatorio non previsto (...), verificandosi un'inammissibile inversione di tale onere chiedendosi alla società convenuta di fornire dati già nella disponibilità del Comune istante, che con ciò abdica indebitamente proprio a quella verifica di sua competenza che viene invece demandata alla società».