Il Tar del Lazio dice "no" alla costruzione di quattro villini alla Nuova Florida, quartiere residenziale di Ardea. I giudici di Roma, infatti, hanno respinto il ricorso di una ditta attraverso cui si chiedeva di annullare la determina del 10 marzo 2017 con la quale - a sua volta - veniva annullato in autotutela il permesso a costruire rilasciato il 30 aprile 2015.

In particolare, la ditta - che aveva ottenuto il rilascio del permesso alcuni anni dopo l'annullamento del piano attuativo inerente alla zona di completamento B8 del Piano regolatore generale di Ardea - non riteneva valide le motivazioni del Comune alla base dell'annullamento del permesso rilasciato. Diverse le contestazioni mosse, con una sola di queste che è stata tenuta in considerazione del Tar, ossia quella inerente all'avvio dei lavori che, secondo il Comune, era avvenuto fuori dai termini previsti dalla legge. I giudici, infatti, dopo aver comunque ripercorso la storia dell'area a livello urbanistico (con la proposta di realizzazione dei villini presentata nel 2004 e vagliata positivamente nel 2012, prima dell'ok al permesso a costruire arrivato oltre tre anni fa), hanno individuato come discriminante proprio l'avvio dei lavori. E su questo aspetto, il provvedimento del Comune - che evidenziava anche la difformità in superficie del progetto rispetto a quanto dichiarato inizialmente - è stato ritenuto valido: in sostanza, i lavori di realizzazione dei villini sarebbero dovuti iniziare entro il 30 aprile 2016; invece, «risulta che alla stregua della comunicazione di inizio lavori - si legge nella sentenza del Tar -, i medesimi sono iniziati in data 5 gennaio 2017, ossia dopo il decorso termine annuale in questione, ma anteriormente al deposito della richiesta di autorizzazione sismica in data 2 aprile 2017 (al quale ha fatto seguito l'attestato regionale di deposito, con valore di assenso, il 27 aprile 2017). Da questa documentazione si ricava che la ricorrente ha ritenuto di dare avvio ai lavori anteriormente alla richiesta dell'autorizzazione sismica, ma posteriormente alla scadenza del termine annuale di decadenza, sul presupposto del carattere non strutturale degli stessi».

In più, seppure la ditta abbia dichiarato che «l'esecuzione dei lavori non strutturali non può essere considerato vero inizio ai sensi del decorso del termine di decadenza», il Tar ha ricordato «che, da un lato, il mancato tempestivo inizio dei lavori preparatori non è dipeso dalle vicende relative all'autorizzazione sismica e che per quanto attiene ai lavori strutturali, non è il mancato tempestivo ottenimento dell'autorizzazione che rileva, ma il fatto che la stessa sia stata richiesta tardivamente rispetto allo spirare del termine di decadenza». Di conseguenza, «a prescindere da ogni altra possibile considerazione - conclude la sentenza -, ciò è sufficiente per dichiarare decaduto il permesso di costruire, attesa anche la mancata richiesta di una proroga».

Alla luce di questo, tutti gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti improcedibili.