Con sentenza del 10 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui, a dicembre del 2017, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro delle aree del piano integrato di Sperlonga. In questi giorni sono state depositate le motivazioni della terza sezione penale, presidente Piero Savani, che ha respinto il ricorso della Procura. Il procuratore aveva presentato un ricorso articolato su un unico complesso motivo rispetto alla sentenza con cui il Riesame, tra le altre cose, ha enunciato il principio secondo cui per il reato di lottizzazione abusiva non basta che l'atto sia illegittimo: è necessario che sia illecito perché frutto di attività criminose o viziato da illegittimità macroscopica perché contrario a norme imperative, così da considerarsi sostanzialmente inesistente. Tale assunto, secondo la tesi della Procura, non teneva conto che nel caso in esame diversi reati che avrebbero potuto essere contestati erano ormai prescritti. Nel procedimento si sono costituiti sia il Comune di Sperlonga che il vicesindaco Francescantonio Faiola. Secondo la terza sezione della Cassazione, il ricorso del pubblico ministero «non è fondato». In primo luogo, per quanto riguarda la contestazione dell'adeguatezza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, i giudici spiegano che la stessa non è soggetta al controllo di legittimità: in tema di misure cautelari reali (i sequestri), costituisce violazione di legge deducibile tramite ricorso per cassazione solo l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione. Per quanto riguarda la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, il giudice si è uniformato a dei principi affermati dalla Cassazione in una sentenza del 1993, anche se non in linea con una precedente pronuncia del 1987. Nessuna irregolarità però: il giudice ha correttamente applicato il principio. Di qui il rigetto del ricorso.