Nei giorni scorsi il giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha depositato le motivazioni della sentenza relative all'assoluzione di un cittadino indiano di 63 anni dall'accusa di omicidio stradale aggravato. La vittima dell'incidente un adolescente di 13 anni che era in bicicletta, era entrato in collisione la vettura condotta dall'uomo ed era deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto in via Litoranea. Il dramma si era consumato il 14 maggio del 2015 alla periferia del capoluogo pontino.  L'imputato, difeso dagli avvocati Marcello Montalto, Pietro De Angelis e Francesco Pietricola, era stato indagato a piede libero e alla fine lo scorso 24 gennaio si è chiuso definitivamente il processo dove l'uomo ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.  Nelle motivazioni il giudice ha ricostruito i fatti sostenendo che «Il solo elemento d'accusa è costituito dalla conclusione a cui arriva il consulente della Procura che afferma che l'imputato, sebbene fosse entro i limiti consentiti, avrebbe comunque dovuto tenere una velocità inferiore essendo prevedibile il comportamento della bicicletta su cui viaggiava la vittima». Secondo il consulente del magistrato inquirente inoltre il ragazzo in sella alla bici era visibile e la sua condotta lasciava intendere che a breve avrebbe svoltato a sinistra. Il giudice nella ricostruzione mette in rilievo un passaggio chiave: il consulente non menziona un particolare fornito dall'unico testimone che ha assistito all'incidente e che secondo il giudice La Rosa è una circostanza decisiva per escludere la responsabiltà penale dell'imputato. Il magistrato sottolinea l'aggettivo repentino utilizzato dal testimone in fase di deposizione nella ricostruzione della dinamica dei fatti. Ed è quell'aggettivo che cambia in un certo senso la storia dell'inchiesta. «Come ha dichiarato il testimone che viaggiava dietro alla bicicletta, il ragazzo dal lato destro si è spostato verso il centro della strada e improvvisamente ha svoltato invadendo la corsia opposta su cui viaggiava l'imputato a bordo della sua auto. E' proprio questa circostanza - ha aggiunto nelle motivazioni il magistrato - ad escludere la prevedibilità dell'evento, dovendosi rilevare come il ciclista abbia svoltato senza segnalazione con il braccio come prevede invece la norma e inoltre sul manto stradale non sono state rilevate tracce di frenata». Proprio questo elemento, conferma quanto dichiarato dal testimone e che la virata a sinistra è stata tempestiva e repentina e la svolta è avvenuta a brevissima distanza dall'auto condotta dall'imputato che non ha avuto il tempi utile per evitare l'impatto. Alla fine il giudice ha disposto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato