Un'altra querela archiviata, sempre per una presunta diffamazione lamentata dall'allora sindaco facente funzioni del Comune di Sperlonga Francescantonio Faiola. Destinatari della denuncia, stavolta, non erano né giornalisti né ragazzi cui venivano contestati i commenti social ritenuti diffamatori dal politico di turno (ma non dai giudici). La querela fu presentata nei confronti di Alfredo Rossi, Anna Scalfati e Davide Sotis, che nel 2014 sedevano in Consiglio comunale fra i banchi della minoranza insieme allo scomparso Benito Di Fazio.
Nella querela presentata, Faiola parlava di «espressioni altamente diffamatorie» per le dichiarazioni rese dai tre consiglieri di minoranza nella seduta del 3 settembre 2014. Il pubblico ministero, esaminati gli atti - il querelante ha allegato anche la stenotipia della seduta di Consiglio comunale - aveva richiesto l'archiviazione del procedimento. Faiola, però, ha presentato opposizione alla richiesta.
I tre consiglieri, assistiti dagli avvocati Paolo Giuseppe Sotis e Giuseppe Anselmo, con l'attività investigativa difensiva dell'avvocato Francesca D'Onofrio e la collaborazione dello stesso avvocato Davide Sotis, hanno sostenuto che non si trattasse di alcun attacco personale, bensì di «ferma critica e opposizione all'operato dei consiglieri di maggioranza, tra i quali il Faiola».
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, nel decreto di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa, fa riferimento ai due capisaldi del diritto nazionale ed europeo a tutela del diritto di espressione: l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto di essere informati. «Il diritto di espressione trova, dunque, un elevato grado di tutela, nella considerazione che la stampa svolge un ruolo essenziale nelle società democratiche». Resta il limite della continenza, ossia il superamento del diritto di critica e di cronaca qualora si utilizzino espressioni "gratuite" di mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il giudice ha ritenuto di poter giustificare la medesima vis polemica riconosciuta alla stampa anche in campo politico e di conseguenza anche i toni aspri e di disapprovazione «che non sconfinino nella contumelia». Nel caso di specie, si legge nel decreto, «le dichiarazioni degli indagati appaiono dirette a riportare una propria opinione nel corso di interventi al Consiglio Comunale di Sperlonga, con modalità tali, a parere di questo giudice, da non trascendere in attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale del querelante». Le stesse espressioni, insomma, vengono ritenute frutto «del diritto di critica ed esercizio della libertà di pensiero». Per il giudice, l'attività investigativa suggerita dalla persona offesa nell'atto di opposizione appare «irrilevante» in quanto «inidonea a incidere sulla vicenda». Di qui l'archiviazione. I tre denunciati dall'ex sindaco facente funzioni, incassata l'archiviazione, preannunciano invece azioni legali per chiedere il risarcimento dei danni.