La nuova stretta del Governo, come anticipato in giornata, è arrivata. Ed è finalizzata a contenere ancora di più il diffondersi del coronavirus che, ad oggi, sembra inarrestabile. E proprio i drammatici dati di oggi resi noti alle 18 dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, insieme al pressing delle Regioni, hanno indotto il Governo a varare un nuovo e ancora più severo pacchetto di misure.
Poco fa, quindi, l'esecutivo ha adottato un'ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, con nuove misure restrittive per contenere il contagio. Le nuove norme, che si sommano alle esistenti, sono valide da domani (21 marzo) fino al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi. Ma ovviamente, visto che sempre oggi Borrelli ha detto che il picco dell'epidemia in Italia potrebbe arrivare fra una o anche due settimane, è facile e ragionevole ritenere che le misure ad oggi in vigore, anche più drastiche, rimarranno valide anche dopo tale data. Alcune delle nuove regole, come la chiusura dei parchi, a Latina erano già in vigore con ordinanza comunale.
Ecco nel dettaglio i punti dell'ordinanza valida dal 21 al 25 marzo
1. E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
2. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
3. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
4. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.