Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia delle due farmacie comunali di Ardea. A distanza di poco più di 15 giorni dall'annuncio della riapertura della struttura di Tor San Lorenzo in aggiunta a quella della Nuova Florida, arriva una "doccia fredda" da parte del Tar del Lazio, con i giudici che hanno accolto il ricorso di una ditta, disponendo l'annullamento della determina attraverso cui si revocava l'aggiudicazione "provvisoria" della concessione delle due farmacie alla società, con contestuale annullamento del bando di gara e di tutti gli atti connessi.

Secondo i giudici, infatti, il 22 novembre 2019 il Comune non poteva annullare quegli atti: innanzitutto, dal Tar si sono espressi sulla natura provvisoria dell'aggiudicazione: «Deve escludersi - si legge nella sentenza - che si sia in presenza di una mera proposta di aggiudicazione non approvata, dovendosi anche evidenziare che l'integrazione dell'efficacia costituisce elemento del tutto distinto da quello della validità. Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente è stata approvata dall'amministrazione».

Non è tutto: secondo i giudici, infatti, dal Comune non avrebbero tenuto conto anche del contenzioso concluso con un'altra società, sfavorevole per quest'ultima visto che la sua esclusione dalla gara era stata confermata in giudizio, con contestuale via libera all'aggiudicazione in favore della attuale ricorrente.

E c'è dell'altro: secondo i giudici del Tar «deve escludersi la legittimità della revoca della procedura di gara in assenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico debitamente esplicitate. Tali giustificativi, necessari per sorreggere la determinazione di revoca, non si valutano sussistenti nella fattispecie - si legge ancora nella sentenza -, emergendo un operato dell'amministrazione irragionevole, incongruo e non fondato su evidenze certe e obiettive».

Addirittura, sarebbero «del tutto teoriche e astratte» anche le valutazioni su possibili pretese risarcitorie dei dipendenti: «La loro posizione si è consolidata a seguito dell'indizione e dell'espletamento della procedura, avverso la quale avrebbero potuto azionare le tutele ritenute più congrue».

E sull'antieconomicità dell'affidamento, per concludere, i motivi addotti dall'ente sarebbero «del tutto contraddittori rispetto a quelli alla base dell'indizione della gara». Le motivazioni, dunque, «non si ritengono persuasive né ragionevoli, in specie tenuto conto della circostanza che proprio attraverso l'affidamento alla ricorrente verrebbero a essere recuperati e, cioè, corrisposti i canoni di locazione dei locali occupati e che del tutto ipotetici e parziali appaiono i dati posti alla base delle valutazioni dell'ente nell'adozione del provvedimento gravato, non attuali, in quanto riferiti al periodo 2010-2013, del tutto avulsi - conclude la sentenza - dalle condizioni determinate dalla maggiore concorrenza scaturita dall'apertura di nuovi esercizi farmaceutici e dalla congiuntura economica».