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Il fatto

La Corte d'Appello dovrà valutare la confisca del Camping Sole Azzurro

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori della cooperativa che gestiva la struttura ricettiva. Nuovo atto per la vicenda

La Corte d'Appello dovrà valutare la confisca del Camping Sole Azzurro

Con la sentenza depositata il 23 febbraio la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cooperativa Camping Sole Azzurro, formulato dagli avvocati Fabio Raponi e Luca Scipione, annullando l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, con rinvio a un’altra sezione per una nuova valutazione, che aveva respinto l’incidente di esecuzione proposto dalla società dopo la decisione della Corte di appello di Perugia che aveva accolto l’eccezione del  sostituto procuratore generale sulla competenza della Corte d’Appello di Roma in sede di incidente di esecuzione. Con il ricorso in Cassazione veniva contestato che la Corte d’Appello di Roma non avesse esaminato alcun motivo dell’incidente di esecuzione, basandosi soltanto sulla sua precedente sentenza del 2017 alla quale, però, la cooperativa non aveva partecipato in quanto il sistema processuale penale italiano non lo consente e la personalità giuridica della cooperativa va tenuta distinta da quella della persona fisica che lo rappresenta. Proprio a causa di questa particolarità del processo penale italiano, con la decisione del 28 giugno 2018 la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha affermato che vìola la convenzione europea dei diritti umani la confisca ai danni di persone giuridiche che nel processo penale italiano non possono partecipare al giudizio in cui si dispone la confisca dei loro beni. La Corte di Cassazione, per superare le conseguenze che sarebbero derivate dall’applicazione del principio della Cedu, ha ritenuto comunque non contrastante con la convenzione Edu la confisca di beni delle persone giuridiche purché si consenta alle stesse di far valere in via postuma, con l’incidente di esecuzione, tutte le questioni di fatto e di diritto che avrebbero potuto far valere qualora avessero potuto partecipare al processo in cui si è disposta la confisca. Ma la Corte d’Appello di Roma non aveva esaminato alcuna delle questioni sollevate dalla difesa della cooperativa, ritenendo che questo esame fosse precluso dal convincimento che la società non fosse estranea al reato in quanto ritenuta non in buona fede sulla base delle risultanze processuali del giudizio del 2017 in cui furono imputati  i componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa, tuttavia prosciolti per intervenuta prescrizione del reato. Secondo la Corte di Cassazione, però, sono inopponibili le risultanze istruttorie del processo alle persone giuridiche che non vi hanno potuto partecipare. Per effetto di quest’ultima sentenza, la Corte d’Appello di Roma deve esaminare i numerosi motivi contenuti nell’incidente di esecuzione della cooperativa. Tra i motivi del ricorso, che la Corte d’Appello dovrà esaminare, la citazione a giudizio del 7 aprile 2009 successiva alla prescrizione del 22 marzo di quell’anno, la violazione del divieto di bis in idem in virtù dell’assoluzione del 1983 dal reato di lottizzazione abusiva,  l’assenza di responsabilità degli imputati perché le opere erano precedenti alle loro cariche nella società e perché oggetto di confisca è destinata ad attrezzature turistiche e verde privato vincolato a camping, infine la buona fede della cooperativa composta da numerosi soci rimasti estranei al processo di cognizione e ai quali non è stato contestato alcun reato di lottizzazione abusiva.

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