Si è concluso il procedimento avviato a novembre dal Comune di Sabaudia per i dodici villini di via Biancamano. A seguito della sentenza di Cassazione, infatti, l'ente aveva dato il via alle procedure volte ad annullare il permesso di costruire del 2005, nonché la denuncia d'inizio attività del 2006, il certificato di agibilità del 2013 e la Dia del 2014. L'avvio di questo procedimento ha portato  i proprietari dei villini e la società costruttrice a promuovere un ricorso civile contro il Comune di Sabaudia, il sindaco, l'assessore all'Urbanistica, diversi tecnici e l'ex proprietaria dei terreni, nonché in parte l'Agenzia del Demanio, per chiedere la loro condanna a un risarcimento danni quantificato in circa 6 milioni di euro complessivi.

Nel frattempo, comunque, l'iter avviato dall'ufficio urbanistico è andato avanti e nella giornata di ieri è arrivato l'annullamento dei titoli. Trascorsi 90 giorni, qualora il provvedimento emesso ieri dall'ufficio Urbanistica non dovesse essere revocato, le opere saranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune, fermo restando che c'è la possibilità per i controinteressati di proporre ricorso al Tar entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 90 giorni. Inoltre, sono già stati disposti la sospensione, nonché l'immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse «con atti tra vivi e la trascrizione a tal fine nei registri immobiliari»

La vicenda di via Biancamano parte da lontano, con l'iter giudiziario che si è concluso solamente nel 2015 con la sentenza della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione. Gli imputati nel corso del procedimento o sono stati assolti o le ipotesi di reato sono andate prescritte. Tuttavia, secondo i giudici (e anche secondo gli uffici comunali che hanno svolto una specifica relazione) il permesso di costruire del 2005 è da ritenersi illegittimo. Questo perché ritenuto in contrasto con la pianificazione vigente all'epoca del rilascio del permesso di costruire e poiché le opere sarebbero state realizzate in assenza di una valida autorizzazione paesaggistica in un'area sottoposta a vincolo di Parco, vincolo paesaggistico-ambientale e in una zona di protezione speciale.Â