Il lago di Paola è una proprietà privata e lo Stato non ha interesse a una ipotetica alienazione poiché il bene è già tutelato grazie ai vincoli esistenti. Lo spiega mettendolo nero su bianco il ministro all’Ambiente Gian Luca Galletti, che ha risposto a un’interrogazione firmata dal senatore Pd Claudio Moscardelli. Il lago di Paola, come si legge nella risposta del ministro, è stato venduto sulla base della legge 793 del 21 agosto 1862, che autorizzava l’alienazione dei beni demaniali non destinati a uso pubblico o richiesti per pubblico servizio. L’atto di compravendita fu stipulato nel 1881 e successivamente la questione della proprietà è finita spesso nelle aule di giustizia, fino a quando nel 2006 la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha confermato la validità del contratto del 22 aprile 1881. Nella sentenza, infatti, viene ribadito che il contratto, in considerazione della legislazione vigente all’epoca, doveva considerarsi pienamente valido. «Il regime dominicale delle acque del lago di Paola è, quindi, la diretta conseguenza di un contratto di alienazione di beni già ricadenti nella categoria del demanio pubblico disposta dallo Stato italiano. Infatti, il rispetto dei contratti stipulati, pur nel divenire del sistema giuridico dello Stato, - scrive il ministro – costituisce un dovere per la certezza degli scambi, oltre che un principio generale dell’ordinamento».

Una ipotetica acquisizione al patrimonio demaniale dello Stato, invece, non avrebbe motivo di essere considerata. «Si segnala – si legge sempre nella risposta di Galletti – che le esigenze pubbliche di tutela e salvaguardia del bene in questione sono già ampiamente garantite dall’efficacia della rigida normativa e dall’insieme dei limiti e delle prescrizioni vincolistiche applicabili all’area, tra i quali spiccano, in particolare, i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, nonché le limitazioni d’uso imposte dall’efficiente azione posta in essere dai soggetti istituzionalmente preposti e, in primis, dall’ente Parco nazionale del Circeo. Pertanto, - conclude – l’interesse pubblico di salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici, il cui perseguimento è posto in capo al Ministero, può senz’altro ritenersi, allo stato, più che adeguatamente garantito a prescindere dalla natura dominicale del bene».