«Il Collegio ritiene che la sussistenza del sodalizio ipotizzato dal pubblico ministero sia assistito da un sufficiente compendio indiziario in ordine alla fattispecie prevista dall’articolo 416 del Codice Penale». Il giudice Attilio Mari, estensore dell’ordinanza di riesame sul ricorso presentato dal deputato Pasquale Maietta contro il provvedimento del Gip Mara Mattioli nell’ambito del procedimento Olimpia, esordisce in questo modo analizzando le contestazioni sull’associazione per delinquere che aveva come scopo quello di procurare ingiustificati vantaggi patrimoniali in favore del Latina Calcio. E continua: «Emerge dalle indagini un evidente collegamento tra i vertici amministrativi del Comune e quelli del Latina calcio e di un conseguente condizionamento, dai secondi nei confronti dei primi, in ordine alle concrete modalità di gestione dell’attività amministrativa». Quando arriva a scrivere questo, a pagina 30 dell’ordinanza che si compone in tutto di 49 pagine, il giudice Mari ha appena finito di demolire l’altra ipotesi associativa contestata tra gli altri anche allo stesso Maietta, quella riguardante lo spacchettamento dei lavori pubblici affidati senza gara ad una ristretta cerchia di imprese.

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