Chiuse nella giornata di ieri, come da calendario, le operazioni di riconteggio delle schede di voto di 33 sezioni elettorali, operazioni disposte con un'ordinanza del Tar di Latina all'esito di un ricorso elettorale che contesta le modalità attraverso le quali si era giunti ai risultati dello scrutinio dopo il voto delle amministrative del 3 e 4 ottobre scorso per il rinnovo del consiglio comunale di Latina.
La cosiddetta verificazione imposta dai giudici amministrativi trae la propria ragion d'essere dalla circostanza della mancata corrispondenza tra il numero di schede in dotazione a ciascuna delle 33 sezioni sotto esame e il numero di schede effettivamente utilizzate per il voto e quelle rimaste inutilizzate. Una mancata corrispondenza emersa dall'analisi dei risultati riportati nei verbali di scrutinio, con discrepanze anche molto vistose, fino a determinare uno scompenso complessivo di circa tremila schede. Ed essendo la mancata corrispondenza delle schede elettorali motivo sufficiente per un eventuale annullamento del voto, almeno nella sezione in cui venga registrata la disparità di schede, il Tar ha voluto disporre l'accertamento, che ha avuto luogo in Prefettura tra mercoledì scorso e ieri alla presenza degli avvocati delle parti costituite in giudizio.
Il funzionario prefettizio che ha sovrainteso alla verificazione dovrebbe trasmettere entro oggi agli interessati i verbali con i risultati ufficiali dell'accertamento, sezione per sezione, e da quelli le parti potranno trarre le rispettive conclusioni e memorie da sottoporre al Tar che a sua volta dovrà pronunciarsi sul ricorso.
Da indiscrezioni raccolte al termine delle operazioni di ieri sarebbero all'incirca una dozzina le sezioni elettorali nelle quali il riconteggio ha evidenziato la mancata corrispondenza delle schede, ed è proprio quello delle cosiddette schede ballerine il punto su cui si fonda il ricorso dei due candidati Giovanni Monterubbiano e Emilio Cerci e dell'elettore Alessandro Rossi: il sistema di far uscire dal seggio schede vidimate e in bianco che vengono sostituite con altre già predisposte, allo scopo ultimo di esercitare un controllo sul voto che è di fatto anche una limitazione della libertà di voto, costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare violata la genuinità del voto e per disporre l'annullamento delle operazioni effettuate in quei seggi all'interno dei quali si siano eventualmente verificate quelle violazioni. Ma questa sarà materia di valutazione e decisione per i giudici del Tar in sede di udienza di merito sul ricorso.