Il Sub Commissario, Dott.ssa Antonietta Orlando, ha firmato unâordinanza per la prevenzione degli incendi e la pulizia dei fondi incolti. Il provvedimento giunge dopo che gli uffici comunali preposti hanno accertato lo stato di abbandono di taluni appezzamenti di terreni privati posti sia allâinterno che allâesterno del perimetro urbano della Città .
Terreni che con il proliferare della vegetazione spontanea possono essere la causa dominate di incendi e di pregiudizio per la salute pubblica. Lâordinanza sottoscritta dalla Dott.ssa Orlando prevede, tra lâaltro, che nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2016, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati lungo le strade comunali e provinciali, poderali, interpoderali, ricadenti sul territorio comunale di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro, usare fornelli inceneritori che riproducono faville in boschi o terreni cespugliati, di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Eâ fatto inoltre divieto di bruciare sterpaglie, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, ovvero usare fuochi dâartificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti. I trasgressori dellâordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, saranno sanzionati come segue:
Nel caso di mancato taglio delle erbe incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio, la sanzione pecuniaria sarà determinata ai sensi dellâart. 29 del codice della strada.
In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancato accumulo delle sterpaglie diserbate, la sanzione pecuniaria è di 300 euro.
In caso di procurato incendio a seguito dellâesecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente lâinnesco dâincendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2016, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dellâart. 10 della Legge n.353 del 21.11.2000, con eventuale denuncia allâAutorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardino sanzioni penali.