La Regione Lazio ha bocciato l’ipotesi di una rideterminazione della durata delle concessioni fino a un massimo di venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare. Le richieste, indirizzate anche al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, erano state avanzate da alcuni operatori balneari con l’obiettivo di superare le strettoie della direttiva Bolkestein. La Regione, vista la complessità della normativa, ha ritenuto opportuno richiedere un parere sulla questione all’avvocatura. Il parere, a firma del segretario generale dell’ufficio legislativo, Andrea Tardiola, è arrivato e non lascia spazio ad alcuna scappatoia. Rispetto agli investimenti finanziari posti a fondamento della richiesta, scrive il segretario generale citando una sentenza della Corte Costituzionale del 2010, «si segnala che la giurisprudenza sembrerebbe avere consolidato il proprio ordinamento secondo il quale ‘non vi è alcun affidamento da tutelare con riguardo alla esigenza di disporre del tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute per ottenere la concessione, perché al momento del rilascio della medesima il concessionario già conosceva l’arco temporale sul quale poteva contare per ammortizzare gli investimenti, e su di esso ha potuto fare affidamento». 

La richiesta di “rideterminazione della durata”, prosegue Tardiola, «su una concessione già in essere, costituirebbe una proroga a tutti gli effetti». Che rappresenterebbe una violazione della Costituzione, in quanto in «contrasto con i vincoli derivanti» dall’ordinamento dell’Unione Europea «in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza». In altre parole, rideterminando la durata delle concessioni «si produrrebbe un rinnovo automatico della stessa in grado di determinare una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione del principio di concorrenza». La giurisprudenza, si aggiunge, «non sembrerebbe nemmeno propensa a sostenere una valutazione caso per caso degli investimenti e anche dell’eventuale livello occupazionale interessato dal sistema», in quanto la tutela della concorrenza e l’adeguamento ai principi comunitari , come sancito dalla Corte Costituzionale sempre nella sentenza del 2010, sono prevalenti ad ogni altro interesse.