Perché il Comune non ha ancora adottato un regolamento in merito all’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari che prenda in considerazione elementi quali "distanze di sicurezza" e "obbligo di avviso"? Queste le domande che i consiglieri comunali del Pd di Terracina, Alessandro Di Tommaso, Giuseppe D’Andrea e Valentina Berti avanzano al sindaco Nicola Procaccini e all'assessore Emanuela Zappone, la cui risposta dovrà essere data nel prossimo Consiglio comunale. "La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti Fitosanitari - si legge nell'interrogazione presentata dal Pd - prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la  salute umana e l'ambiente conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” , ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Altresì considerato che il P.A.N. (Decreto Interministeriale 22 Gennaio 2014) paragrafo 5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, prevede che ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (“persone che necessitano di un'attenzione particolare nella valutazione degli effetti sulla salute acuti e cronici dei prodotti fitosanitari e includono le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo termine”), ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente. 
Verificato che il PAN da mandato alle Regioni e le Provincie autonome di predisporre Linee di Indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, nonché alle Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, affinché si adottino i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato 30 nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l’accesso provvedendo ad un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento. Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.
Come Stabilito dal TUEL nelle competenze del sindaco di una citta’ (Art. 50 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") leggiamo quanto segue:
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
Vista la sentenza Tribunale di Pistoia del 26/8/2014 con la quale il giudice ha ordinato ad un viticoltore di Quarrata (PT) di eseguire i trattamenti antiparassitari con modalità tese a contenere le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione opposta al confinante).
Per la prima volta il giudice, ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 844 del codice civile, e dichiarato l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando al produttore di vino di trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Considerato il pronunciamento del TAR di Trento che, in materia di distanza, con sentenza del 14/1/2012, respingendo in parte il ricorso di un gruppo di coltivatori di mele del Comune di Malosco (TN) ed applicando il principio di precauzione, ha di fatto confermato la legittimazione del comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in quel caso fissato in 50 metri.
Inoltre va tenuto conto del fatto che il monitoraggio di ARPAT del 2013 sulle acque destinate alla potabilizzazione evidenzia un deciso incremento di analisi che hanno rilevato la presenza di residui di fitofarmaci nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acque potabili.
Su questo incremento dei residui di fitofarmaci l’Agenzia ha chiesto attenzione ai gestori dei servizi idrici ed alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni e Gestori dei servizi idrici".
Per questo i consiglieri chiedono a sindaco e assessore quali iniziative intende prendere l’amministrazione comunale per il controllo delle attività agricole e se è intenzione dell’amministrazione comunale verificare se ci sono le condizioni per emanare il Regolamento per l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari nel territorio del Comune di Terracina.