Ingiunzione di pagamento e iscrizione di fermo amministrativo sull’auto non sono valide se sul provvedimento manca la firma originale del responsabile che ha emesso l’atto. Questione tecnica ma che apre uno scenario su ulteriori ricorsi che potrebbero arrivare in seguito a chissà quante multe. Lo ha chiarito una recente sentenza del giudice di pace di Fondi, l’avvocato Giovanni Pesce, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un’automobilista della Piana multata a Minturno nel lontano 2008 e che, a seguito di un verbale per eccesso di velocità, si era vista fermare l’automobile. Questo, come è facile immaginare, ha provocato parecchi disagi alla proprietaria del mezzo (unica vettura in uso alla famiglia) che negli anni ha portato avanti una serrata battaglia legale. Tutto comincia nel maggio del 2008 quando alla conducente della macchina viene notificata la multa dalla polizia locale di Minturno. Si contesta all’automobilista di aver superato il limite consentito di 90 chilometri orari. La donna, assistita dall’avvocato Arcangelo Peppe, propone ricorso al prefetto che non risponde nei termini di legge. Il provvedimento viene annullato in autotutela dal Comando della polizia locale. Ma a ottobre viene emesso un ulteriore verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente che avrebbe commesso l’infrazione precedente. Un intrico burocratico che spinge l’automobilista a proporre un nuovo ricorso al prefetto. In questo secondo verbale non era stato emesso un provvedimento di sgravio. 

Storia chiusa? Macché. A cinque anni dai fatti, nel dicembre del 2012, la donna si vede recapitare ingiunzione di pagamento e l’iscrizione di fermo. Ad ogni modo gli atti - ha fatto rilevare l’avvocato Peppe nel ricorso presentato - non era sottoscritta dal funzionario responsabile dell’ente comunale. Nel ricorrere al giudice di pace è stata quindi chiesta la cancellazione del fermo amministrativo, atto che ha provocato un danno non indifferente alla famiglia. Citato davanti al giudice di pace, il Comune di Minturno è risultato perdente. Il giudice ha considerato «fondata» l’opposizione al provvedimento di fermo dal momento che «gli atti sono assolutamente nulli per difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile che appartiene all’ente locale creditore». La pronuncia potrebbe fare scuola anche perché - ha pure sostenuto la difesa - non è chiaro quanti provvedimenti siano stati effettivamente prodotti in modo erroneo e carente.Â