Il fatto
15.06.2025 - 13:00
L’attuale amministrazione comunale ha il merito di avere riorganizzato in maniera strutturale gli uffici attinenti l’urbanistica, per rimettere mano a tutte quelle situazioni che si trascinano da decenni in attesa di una soluzione, bloccando lo sviluppo di molte zone della città e di conseguenza rallentando la ripresa economica di settori come l’edilizia e tutto il suo indotto. Un merito che va attribuito interamente all’assessore Annalisa Muzio, fautrice dell’operatività di uffici nevralgici come quelli addetti alla pianificazione. Ma la riattivazione di tutti i progetti rimasti a lungo nei cassetti del Comune si sta rivelando ricca di ostacoli, accentuati dalla stratificazione dei problemi che si sono aggiunti nel corso degli anni e trascurati troppo a lungo. È il caso della Marina di Latina, vale a dire la zona urbanizzata a ridosso della costa, compresa tra le località Capoportiere e Foce Verde. Quel comparto della città non è dotato di un Piano Particolareggiato Esecutivo e fino a oggi in Comune hanno creduto, o forse hanno fatto finta, che non fosse un problema. Siamo arrivati a questo punto perché il Ppe fu annullato dai giudici amministrativi nel 1987 e non è mai stato approvato il piano rettificato. Una circostanza che innesca pesanti ricadute sull’applicazione delle norme tecniche, perché questo vuol dire che deve essere preso in considerazione il Piano Regolatore Generale.
Che gli effetti della mancata riapprovazione del Ppe siano ancora attuali è emerso nell’ambito di un ricorso che un privato ha presentato alla Sezione di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale, dopo che nel marzo dello scorso anno il Comune aveva dichiarato improcedibile la pratica depositata per allestire un’area attrezzata con finalità turistico ricettiva anche a servizio della balneazione, mediante il posizionamento di elementi rimovibili per la durata della sola stagione balneare. Fissando l’udienza al mese di ottobre per la trattazione del merito, i giudici del Tar hanno sospeso l’efficacia di quel diniego, proprio perché l’ufficio tecnico municipale lo aveva emesso richiamando il Ppe della Marina che è stato annullato, riconoscendo sin dalla fase cautelare che il danno procurato al privato è grave e irreparabile, seppure di natura economica, perché ha perso la stagione balneare e l’allestimento dell’area non avrebbe pregiudicato l’interesse pubblico in modo apprezzabile.
Tutto questo significa che non sono utilizzabili i criteri introdotti da quel Ppe. Certo, tutti gli atti illegittimi viziati dal richiamo al Piano nullo non sono più revocabili una volta superato il termine entro il quale il Comune poteva esercitare la decadenza, come previsto dalla riforma Madia, ma tutte le pratiche ancora in fase di approvazione o di prossima valutazione sono a rischio. Prima di tutto perché il Ppe rendeva le aree del lido ricadenti nella fascia di inedificabilità come verde privato, con la possibilità, in caso di convenzione tra proprietari e Comune, di generare 0,25 metricubi per metroquadro da trasferire nelle zone esterne al vincolo, mentre il Prg destina tutto a verde pubblico, quindi con ulteriore impossibilità di sfruttare qualsiasi volumetria. Ma anche con l’impossibilità di definire le sanatorie ancora aperte o approntare qualsiasi modifica legittima a immobili sanati in passato, in assenza della necessaria conformità urbanistica. Inoltre il Prg assegna, alle zone edificabili, un indice di sviluppo della volumetria maggiore, pari a 0,4 metricubi per metroquadrato.
I dubbi degli addetti ai lavori sorgono anche per l’opera di revisione del Ppe della Marina affidato a due esperti ingegneri. La questione ha già tenuto banco in Commissione Urbanistica, ma viene rilanciata ora da questa censura del Tar nel ricorso di un privato, perché al di là del merito delle novità in fase di studio col nuovo piano, è giusto chiedersi se sia legittimo procedere con la revisione del Piano se il Ppe è nullo da 38 anni e quindi se non è in vigore non può essere revisionato. Piuttosto ci si chiede se il Comune non debba procedere con una variante del Piano Regolatore Generale vigente.
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