Il fatto
14.07.2024 - 15:07
Un imprenditore di Fondi ha vinto una lunga e complessa battaglia legale nei confronti della Ibs Banca di San Marino e contro l’intermediario finanziario, Massimo P., cui aveva affidato 2,6 milioni di euro per investimenti che, successivamente, l’istituto gli aveva chiesto di restituire in quanto l’intermediario a seguito di ispezione era risultato un soggetto che non agiva per conto della banca. Per questo sulla somma era stato avviato il recupero dal cliente investitore. Si tratta di una sentenza importante emessa dalla Corte d’appello di Roma (estensore il Presidente Diego Pinto) che ha dato dunque ragione all’investitore, come chiesto dal suo legale, l’avvocato Erika Poccia.
L’uomo, anch’egli di Fondi, ha ottenuto un risparmio di 2 milioni e 600 mila euro circa che non dovrà più corrispondere alla banca di San Marino. La vicenda nasce nel lontano 2006 quando l’imprenditore fondano aveva conferito mandato all’intermediario finanziario al fine di investire l’ingente somma in titoli azionari. Nel 2008 ci fu un’ispezione a carico del mediatore da cui emersero delle irregolarità. Per tale ragione la banca aveva poi ottenuto dal Tribunale di Latina un decreto ingiuntivo a carico del cliente, per l’intero ammontare delle somme investite.
Al decreto ci fu opposizione e l’imprenditore aveva avuto ragione ma la Banca di San Marino ha impugnato tale decisione in second grado. Adesso la Corte d’Appello, in accoglimento della tesi dell’avvocato Poccia, ha ritenuto tutti gli ordini di investimento nulli, per l’intero importo di 2 milioni e 600 mila euro, in quanto effettuati da soggetto, l’intermediario finanziario di Fondi, non abilitato ad operare nel mercato finanziario.
Il procedimento è risultato particolarmente complesso perché i titoli erano stati investiti nel mercato borsistico statunitense e allo stesso, sia il Tribunale di Latina che la Corte d’Appello, hanno ritenuto applicabile la legge sammarinese, in deroga a quella italiana. Inoltre la sentenza risulta innovativa per essersi discostata da importanti precedenti, anche di legittimità, e per aver accolto la tesi dell’appellato per la quale, nell’ambito di un complesso rapporto di investimento, ogni singolo ordine borsistico può essere colpito da nullità anche a prescindere dall’eventuale validità degli altri ordini di investimento.
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