Il caso
14.11.2024 - 08:42
I magistrati della procura di Latina per verificare le ipotesi di reato legate alle gare d’appalto nell’azienda speciale Abc si rivolgono a un consulente tecnico il quale analizza le diverse gare d’appalto finite al centro dell’inchiesta. Secondo i pm le conclusioni del consulente «rappresentano un chiaro e decisivo riscontro, di carattere giuridico, a quanto emerso dalle indagini in ordine agli illeciti che hanno caratterizzato l’affidamento» dei kit per la raccolta porta a porta. Il consulente tecnico rileva infatti come, nella scelta di invitare alla procedura le 5 aziende partecipanti, manchi l’indicazione dei criteri seguiti. «Si parla di un generico rispetto del criterio di rotazione degli inviti, senza che la stazione appaltante producesse alcun documento per dimostrare che sia stata condotta una istruttoria da cui evincere la rotazione». Anche la scelta di ridurre a cinque giorni la presentazione delle offerte nella seconda procedura negoziata «è apparsa carente di motivazione» al consulente tecnico della procura. Questa riduzione «può produrre un effetto dissuasivo nei confronti dei concorrenti invitati» limitando di conseguenza il principio della libera concorrenza per l’affidamento degli appalti pubblici. Per il perito inoltre anche la rimodulazione dei servizi oggetto dell’appalto sarebbe stata non motivata. Per i magistrati essa è avvenuta a seguito di contatti tra le figure apicali di Abc e la funzionaria dell’ufficio gare per arrivare ad affidare l’appalto all’imprenditore “amico”. Per il consulente «gli elementi rimodulati in termini di costi e servizi non sono stati supportati da una corretta analisi del quadro economico. L’assenza di questa analisi pone due ipotesi: la prima riguarda la verosimile consapevolezza da parte di Ascoli di aver posto in essere una gara non remunerativa e che, quindi, abbia voluto rimediare procedendo ad una nuova gara con prestazioni e costi ridimensionati. La seconda ipotesi potrebbe essere quella che la ditta eventualmente da favorire nell’aggiudicazione abbia ritenuto di scarso valore l’utile ricavabile dalla gestione dell’appalto e pertanto il direttore abbia potuto artatamente ridimensionare le prestazioni per far sì che a carico della ditta appaltatrice gravassero minori costi di gestione, ottenendo così un utile più alto».
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