La decisione
21.11.2024 - 15:10
Era stato licenziato il 22 marzo del 2023 dalla Ittella Italy Srl (stessa sorte per un altro dipendente) e adesso il tribunale di Latina, sezione Lavoro, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ha condannato l’azienda di surgelati al pagamento di un’indennità - non assoggettata a contribuzione previdenziale - pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; compensando per un terzo le spese di lite.
La causa è stato promossa perché una mattina di marzo, il dipendente - rappresentante sindacale Uila-Uil dell’azienda Ittella Italy srl di Prossedi - al suo rientro in azienda dopo un periodo di ferie forzate comunicate subito dopo la sua nomina, insieme ad un altro collega, anche lui iscritto al sindacato e anche lui posto in ferie forzate, avevano trovato l’ufficio chiuso a chiave. Ad attenderlo c’era il responsabile delle risorse umane che gli comunicava il licenziamento in tronco. Assistito dall’avvocato Franco Autieri, il sindacato Uila Uil di Latina ha presentato presso il Tribunale di Latina – sezione lavoro – la denuncia per condotta antisindacale nei confronti della Società Ittella Italy srl.
L’azienda, tramite una nota, aveva risposto al sindacato chiarendo che «quanto affermato dalla Uila è una distorta rappresentazione della realtà poiché fondata su una ricostruzione fattuale non veritiera che si respinge con decisione nella sua interezza. L’azienda è consapevole dell’importanza del ruolo del sindacato e giammai ne contesterebbe la legittimità, proprio per questo motivo rinnova anche in questa sede la propria disponibilità al confronto e al dialogo con ogni sigla sindacale, senza distinzione alcuna».
Il Tribunale del Lavoro di Latina aveva deciso sulla disputa dando ragione all’azienda di Prossedi, assistita dall’avvocato Ibello, condannando il sindacato a pagare le spese.
Il successivo ricorso ha portato ad una svolta importante, in favore proprio del dipendente licenziato e del sindacato stesso. Il Tribunale, con sentenza del 12 novembre, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dall’azienda al dipendente, dichiarando estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannando la società, in
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’operaio di un’indennità di importo pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, compensando per un terzo le spese di lite, e condannando per la restante parte, l’Ittella alla rifusione in favore del dipendente di 3.200 euro oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre euro 259,00 a titolo di rimborso spese per C.U., con attribuzione al procuratore antistatario.
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