La segreteria di Latina del Coina, il sindacato delle professioni sanitarie, ha messo in mora e diffidato l’Asl di Latina, per i propri iscritti, in seguito al mancato pagamento del saldo della produttività relativa al 2024 in violazione di un accordo sindacale che prevedeva la liquidazione delle somme ai lavoratori entro il mese di febbraio.
«Tale dichiarazione, inserita in un verbale ufficiale, ha ingenerato nei lavoratori un legittimo e tutelabile affidamento sulla perentorietà del termine indicato - scrive il segretario del Coina, Alessandro Britolli - Il decorso della scadenza senza il dovuto adempimento configura, pertanto, una palese e ingiustificata violazione degli obblighi assunti...
Si tenta di giustificare il ritardo adducendo la decadenza del Collegio Sindacale e la conseguente asserita impossibilità di certificare l’accordo integrativo. Tale argomentazione è giuridicamente irricevibile e inopponibile ai lavoratori creditori. La decadenza e la mancata tempestiva ricostituzione di un organo interno di controllo costituiscono, infatti, circostanze di natura puramente endoprocedimentale, che ricadono interamente nella sfera di controllo e responsabilità organizzativa del datore di lavoro. L’impedimento sollevato non rappresenta una causa di forza maggiore, bensì la conseguenza di una negligenza organizzativa.
Opporre tale disfunzione interna ai lavoratori, che hanno già interamente adempiuto alla prestazione lavorativa, costituisce una palese violazione dei doveri di correttezza e buona fede che devono informare l’esecuzione del rapporto di lavoro. Il credito in questione non è una mera liberalità, ma rappresenta il giusto riconoscimento economico per l’impegno, la professionalità e le responsabilità che il personale sanitario ha sempre garantito, spesso in condizioni operative complesse e gravose.
Si tratta, inoltre, di una componente del trattamento economico, certa nel suo fondamento, liquida ed esigibile a far data dalla scadenza del termine fissato dall’azienda. L’inadempimento obbliga il debitore non solo al pagamento, ma anche al risarcimento del maggior danno, che si sostanzia nella corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal momento della mora».